Cronache

Stagista morto, è inaccettabile che non ci sia un risarcimento dell'Inail

L'opinione di Ezio Pozzati

La vita di una persona non ha prezzo, però è anche impensabile che non ci sia un riconoscimento in caso di infortunio

Giuliano De Seta, lo studente-lavoratore morto: alla famiglia nessun risarcimento dall'INAIL

Sono stato molto colpito dalla notizia della morte di un giovane studente delle superiori Giuliano De Seta e sono molto rattristato per i suoi genitori e per le persone che gli sono care. Oltre all’imbarazzo di scrivere questo articolo c’è anche quello di leggere che l’INAIL non darà seguito al alcun risarcimento per quanto accaduto. Motivazione: non è un capofamiglia. Ci sono degli eventi che mi colpiscono molto e che mi inducono a fare delle ricerche, premettendo che non sono un legale.

La vita di una persona non ha prezzo, però è anche impensabile che non ci sia un riconoscimento in caso di infortunio. Cosa significa infortunio? L’infortunio sul lavoro (dal latino “fors” – che significa sorte, destino – e “in”, cioè avverso, contrario) è un evento lesivo provocato da una causa violenta e veloce, verificatosi in occasione della prestazione lavorativa. Può avere come conseguenza la causazione di danni alla capacità lavorativa del lavoratore o, nei casi più gravi, può comportare il decesso dell’infortunato.

Ora, nel nostro caso si tratta di uno studente che ha intrapreso un percorso di formazione chiamato alternanza scuola-lavoro. Non entro nel merito e sull’opportunità di far conoscere il mondo del lavoro agli studenti, ma come in tutte le attività lecite deve esserci per forza una copertura assicurativa ed ecco cosa ho trovato: esiste una circolare dell’INAIL, la n. 44 del 21 novembre 2016, e la Legge del 13 luglio 2015 che tratta i criteri dei casi di infortunio. Poi c’è anche una nota del MIUR che recita: l’INAIL con la circolare di cui sopra porta a conoscenza il regime di assicurazione.

Oltre a ciò: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (Art. 4 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro).

Se poi vogliamo essere più pignoli ci rifacciamo all’art 38 della Costituzione Italiana: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Desidero ricordare che la nostra Costituzione ha valore sempre e non quando fa comodo. Concludo con una domanda: è mai possibile che si debba sempre ricorrere alla magistratura, pagando ovviamente gli avvocati, per ottenere un risarcimento che non solo spetta di diritto, ma dovrebbe essere erogato d’ufficio?