Economia
Assegno unico e universale: il testo integrale del decreto. Esclusiva
Assegno unico e universale, via libera del Cdm
Assegno unico e universale: 14 articoli, il testo integrale del decreto
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto attuativo del nuovo assegno universale per i figli, che introduce maggiorazioni in base al numero, alla presenza di disabili, al reddito e al lavoro di entrambi i genitori.
IN ANTEPRIMA SU AFFARITALIANI.IT IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGISLATIVO CHE ISTITUISCE L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO AI SENSI DELLA LEGGE 1° APRILE 2021, N. 46.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 1° aprile 2021, n. 46 recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 recante “norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti” e, in particolare, l’articolo 2;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 65;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’articolo 1, comma 353;
VISTO l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”;
VISTO il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”;
VISTO il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge…recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP e, in particolare, l’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge…. recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e, in particolare, l’articolo 17, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…;
SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Oggetto)
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l’assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3.
ART. 2
(Beneficiari)
1. L’assegno di cui all’articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2. L’assegno di cui all’articolo 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.