Economia
Equitalia, la Cassazione beffa la rottamazione delle cartelle
Il debitore potrebbe non pagare le cartelle notificate dal 2000 al 2011
di Giuseppe De Carlo
Con la sentenza n. 2339 del 2016 emessa il 17 novembre 2016 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è posto, finalmente, un punto fermo al contrasto di orientamenti relativi alla prescrizione delle cartelle di pagamento (e agli altri atti della riscossione): le cartelle notificate, se non poste in esecuzione nel termine di 5 anni dalla notifica si prescrivono.
Tutti i contribuenti (debitori), dunque, che hanno dei ruoli pendenti con Equitalia (o gli altri agenti della riscossione) notificati oltre i 5 anni, se non soggetti a procedure esecutive (pignoramenti, fermi…), possono impugnarli, chiedendo l'annullamento della cartella al Giudice competente.
Per fare un esempio concreto, chiunque, ad oggi, abbia una cartella o più cartelle notificate prima del 17 novembre 2011, per le quali non sia stata avviata nessuna forma di esecuzione da parte dell'Agente della Riscossione (salvo atto interruttivo dimostrabile dall'Agente) può impugnare il ruolo e farsi annullare dal giudice competente le relative cartelle. Dal tenore della citata sentenza, non si esclude (almeno per i contributi INPS) la possibilità del rimborso di quanto illegittimamente versato.
Pertanto, alla luce della recente "Definizione agevolata dei ruoli" - vedi il relativo articolo del 10 novembre scorso - (la quale prevede la Rottamazione delle Cartelle per i carichi notificati dal 2000 al 2015 (che si estenderanno al 2016 in sede di conversione), il debitore se in possesso dei requisiti sopra descritti (nessuna azione esecutiva avviata in relazione al ruolo) può rottamare solo il dovuto successivo al 2011 e chiedere al Giudice di annullare le cartelle precedenti per intervenuta prescrizione.