Economia

Regime forfettario e Flat tax al 15%: tutte le ultime novità della Manovra

Dalle modifiche al regime forfettario alla nuova flat tax incrementale e ai controlli sull'apertura delle nuove partite IVA


Per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione ai ricavi conseguiti o compensi percepiti di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71, disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100mila euro uscirà immediatamente dal forfetario, senza aspettare l’anno fiscale successivo. Conseguentemente, sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

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Chi invece supererà la nuova soglia degli 85mila euro, restando sotto i 100mila euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente. In particolare, al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Proprio al fine di evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una clausola antielusione, in virtù della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo.