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Galimberti a Condé Nast: “Adv non sostituisca il lavoro giornalistico"
“Il rapporto di lealtà con il lettore, prima ancora che il rispetto sostanziale della legge, impedisce la sostituzione clandestina di giornalisti con figure diverse e funzionali a meri progetti di marketing. E il direttore di testata che avalla tali piani ha una piena responsabilità etica, deontologica e giuridica, che condivide con il direttore editoriale”.
È questo il richiamo pronunciato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardi, Alessandro Galimberti, nei confronti di Luca Dini, giornalista professionista e direttore editoriale di Condé Nast, convocato nella sede dell’Ordine in via Antonio da Recanate, dopo una serie di segnalazioni di lamentate irregolarità nell’assegnazione e nella turnazione di ruoli giornalistici all’interno del gruppo editoriale.
Il presidente Galimberti ha richiamato Dini al rispetto della legge professionale, che impone l’assegnazione della direzione di testate a giornalisti iscritti all’Albo, anche e soprattutto se si tratta della trasposizione online di note e prestigiose testate cartacee, con le quali il lettore ha sviluppato un lungo e collaudato rapporto di fiducia.
Ma ugualmente censurabile, secondo il presidente dell’Ordine lombardo, e per gli stessi motivi, è la nascente prassi di sostituire ruoli giornalistici in redazione con nuove figure, del tutto prive di formazione professionale sui temi - tra gli altri - della separazione tra pubblicità e informazione (art 10 Testo unico dei doveri del giornalista e art. 44 Cnlg) e della deontologia, contribuendo in tal modo a una mercatizzazione del tutto deregolamentata di settori dell’informazione tutt’altro che irrilevanti per le questioni trattate. Non da ultimo il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha ricordato al direttore editoriale di Condé Nast che affidare compiti redazionali con attività giornalistica a blogger e influencer non iscritti all’Albo profila un’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art 45 Legge 69/63 istitutiva dell’Ordine e art. 348 del codice penale).