Palazzi & potere
AGON CHANNEL, LA CORTE DI LONDRA DICE NO
AGON CHANNEL, LA CORTE DI LONDRA DICE NO A ESTRADIZIONE DEL PATRON FRANCESCO BECCHETTI
Dopo che l’ICSID, ovvero il tribunale arbitrale internazionale per la risoluzione delle controversie in materie di investimenti, aveva invitato l’Albania a sospendere in via cautelare il procedimento penale instaurato dalle autorità a carico di Francesco Becchetti, patron di Agon Channel Tv, l’imprenditore italiano incassa un’altra vittoria contro lo stato albanese. Questa volta a dare il benservito al Paese delle Aquile c’è la corte di London Westminster che si è espressa contro l’estradizione richiesta dagli albanesi. Vale a dire che Becchetti, peraltro presidente della squadra inglese Leyton Orient non sarà estradato. La decisione arriva direttamente dalla Corte di London Westminster. Secondo gli avvocati che seguono l’imprenditore inoltre, Becchetti avrebbe subito questo trattamento denigratorio perché si sarebbe inimicato molti leader albanesi, in particolare il primo ministro Edi Rama. Rama avrebbe iniziato a dimostrarsi contrariato dalla presenza di Becchetti perché sul canale albanese di Agon Channel sarebbero state espresse critiche in merito alla gestione del governo. Inoltre, il ministero della Giustizia albanese, sempre stando alla versione della difesa di Becchetti, avrebbe presentato documenti non rispondenti alla realtà che attestavano quanto la richiesta di estradizione non potesse essere ritirata. In risposta alle accuse, il governo albanese ha dichiarato che non vi è mai stata alcuna motivazione politica in gioco e che la richiesta di estradizione è stata presentata perché solo così l’Albania sarebbe in grado di avviare il procedimento penale contro Becchetti che è accusato insieme all’amministratore delegato di Agonset.Shpk, Mauro De Renzis, di frode e riciclaggio. Ma su questo punto si era già pronunciato l’Icsid nel marzo scorso quando Il Tribunale arbitrale internazionale entrando nel merito dei motivi della controversia tra Becchetti e l’Albania ha anche invitato le parti a raggiungere un accordo in merito alla preservazione dei beni delle società coinvolte per tutta la durata del procedimento arbitrale, riservandosi in difetto di adottare nuove misure cautelari su istanza delle parti attrici. Nella sua decisione – emessa meno di un mese dopo l’udienza preliminare – il collegio arbitrale aveva richiesto la sospensione, evidenziando chiaramente che “ogni misura cautelare incidente sulla prosecuzione di indagini penali può essere ordinata solo quando è assolutamente necessario” ed ha confermato che nella fattispecie “ne ricorrono le circostanze”. Lo scorso 14 giugno inoltre i legali di Francesco Becchetti hanno notificato allo stato albanese, la richiesta di un risarcimento del danno pari a 1 milione e 580 mila euro. A oggi le autorità albanesi avranno 14 giorni per fare ricorso e opporsi alle decisioni della Corte londinese e per cercare di ottenere l’estradizione dell’imprenditore italiano.