Palazzi & potere
Bail-in. La normativa UE non è contraria al trattato
Bail-in. La normativa UE non è contraria al Trattato e neppure alla Costituzione italiana
Torna di scottante attualità l’applicazione del bail-in, specie in vista di una exit strategy per il Monte dei Paschi di Siena, oggetto di frequenti contatti tra Governo e Autorità europee alla viglia dello stress test.
La Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza 19 luglio 2016, emessa su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale slovena, ha dichiarato legittima la Comunicazione della Commissione UE del 30 luglio 2013 in materia di aiuti di Stato alle banche in crisi. Non è la parola definitiva sulla direttiva BRRD (2014/59/UE) che disciplina il bail-in, ma fa chiarezza su alcuni aspetti.
In Italia autorevoli voci si sono levate a prospettare dubbi d’incostituzionalità della normativa UE. Antonio Patuelli e Cesare Salvi hanno sollevato tali dubbi con riferimento agli articoli 3 (uguaglianza), 42 (proprietà) e 47 (risparmio).
Cosa prevede la legislazione italiana? La conseguenza dell’insolvenza è liquidazione coatta amministrativa, cioè il fallimento della banca in crisi, con conseguente azzeramento del capitale (e quindi perdita di valore per gli azionisti) e cessione del patrimonio residuo per rimborsare i creditori. La soddisfazione di questi ultimi, depositanti compresi, dipende, come in ogni fallimento, dalla realizzazione dell’attivo.
La direttiva sul bail-in, premesso che nessun creditore può ricevere meno di quanto gli spetterebbe nella liquidazione, prevede un ordine gerarchico di reperimento delle risorse per risanare la banca in crisi, prima di arrivare allo stadio finale del default. In questo ordine di “sacrificio” si provvede al risanamento innanzitutto col capitale azionario, fino al suo eventuale azzeramento. Se non basta, si passa alle obbligazioni subordinate, che proprio per tale maggiore rischio percepiscono un interesse maggiore: esse sono rimborsate dopo i detentori di obbligazioni ordinarie e prima degli azionisti. Se ancora non basta, si passa ai crediti non subordinati e non garantiti.
E i depositi? La direttiva BRRD ha introdotto la depositor preference: i crediti dei depositanti sono preferiti rispetto ai crediti chirografari. Il massimo privilegio nella tutela riguarda i depositi fino a 100.000 euro (depositi protetti) e i depositi, anche oltre questa soglia, di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese (depositi preferiti rispetto agli altri creditori chirografari).
Maggiori tutele a favore dei creditori possono derivare dalla decisione dello Stato in cui risiede la banca di salvare la banca stessa utilizzando soldi pubblici (aiuti di Stato). In questo senso si contrappone al bail-in (salvataggio interno alla stessa banca e ai suoi creditori) il bail-out (salvataggio esterno, con i soldi dei contribuenti).
E qui interviene la comunicazione della Commissione UE, vagliata dalla Corte di Giustizia. La Commissione ha avvertito che eserciterà il potere di controllo preventivo sugli aiuti di Stato, che le compete a norma del Trattato sul funzionamento dell’UE, e li riterrà compatibili col Trattato a condizione che sia rispettata quella gerarchia e si faccia prima ricorso al capitale e poi ai crediti subordinati. Resta salvo, dice la Corte, il potere del Consiglio UE di dichiarare compatibile un aiuto di Stato col mercato unico in presenza di circostanze eccezionali. Che è quanto non vorrebbe fare il nostro Governo per MPS, proprio per non incidere sui crediti subordinati e scoraggiare l’intervento dei privati. Una partita oggettivamente difficile.
La Corte sottolinea la necessità di far valere il “rischio morale”: le banche sono inclini ad assumere decisioni rischiose se le conseguenze negative delle decisioni stesse sono sopportate dalla collettività. E conclude, quindi, che la comunicazione della Commissione altro non è che un autovincolo sul modo di effettuare il controllo degli aiuti di Stato, legittimo per il diritto UE.
Conclusione che vale anche per la Costituzione italiana, perché il regime nazionale sarebbe il fallimento della banca, che non tutela di più i risparmiatori, anzi! I depositi di persone fisiche e piccole imprese sono tutelati (fino a 100.000 € sono garantiti, oltre sono preferiti agli altri creditori chirografari). Certo si può fare di più, con un aiuto di Stato su cui la parola definitiva non può che spettare all’UE. Si finirebbe per incrementare il già soffocante debito pubblico contro la previsione costituzionale del pareggio di bilancio. Sia detto, con sofferenza, che ci eravamo abituati al salvataggio dello Stato in caso di default finanziario, ma non è un diritto garantito dalla Costituzione...
Carlo Malinconico
*già presidente di sezione del Consiglio di Stato, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e presidente FIEG