Palazzi & potere

Reato di depistaggio

Questa settimana il Parlamento ha approvato - in via definitiva e con una maggioranza ampia e trasversale - la legge che introduce nel codice penale la nuova fattispecie di reato di frode in processo penale e depistaggio.

Il nostro ordinamento già punisce chiunque ostacola il regolare funzionamento della giustizia, attraverso i reati di falsa testimonianza e false dichiarazioni al PM, calunnia, frode processuale e favoreggiamento.

Tuttavia, il tradizionale apparato sanzionatorio- come ci raccontano le indagini e i processi per gli attentati e le stragi del passato, e come ci viene urgentemente richiesto dalla lotta al terrorismo – è risultato inadeguato a contrastare tutte quelle azioni tese a ostacolare, sviare e impedire il corretto svolgimento del procedimento penale, in violazione dei principi nazionali e sovranazionali che hanno consacrato la legalità del processo in termini di corretta formazione della prova e ragionevole durata dello stesso.

Al fine di ovviare a questi inconvenienti, la nuova legge ha introdotto una chiara e articolata scansione di condotte penali, qualificando la frode in processo penale e il depistaggio come reati propri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Si prevedono pene più gravi qualora il depistaggio avvenga alterando, distruggendo, sottraendo ovvero occultando una prova documentale. Inoltre, pene specifiche, ancor più severe, colpiscono l’ostacolo o lo sviamento arrecato a procedimenti penali riguardanti delitti gravissimi.

Con questa legge, dunque, si rafforza la tutela dell’interesse pubblico alla corretta amministrazione della Giustizia, ricorrendo al presidio penale per quei comportamenti che sono espressione di un maggior disvalore in quanto provenienti da soggetti qualificati che con le loro azioni –come affermato dalla Corte Costituzionale – possono arrecare un maggior danno o un maggior pericolo per il bene giuridico tutelato. 
 

Cosimo Maria Ferri
SOTTOSEGRETARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA