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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

  • L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della MIA, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Il reddito

    è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni della MIA per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e concorre per la parte eccedente il limite di

    3.000 euro lordi annui.

  • In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a tre mesi, la compatibilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

  • Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario della MIA di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

  • In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione della MIA, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 7 e 8.

  • In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

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