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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Articolo 4

Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

  1. La MIA è richiesta all’INPS con modalità telematiche. L’INPS, effettuati i controlli di competenza in ordine al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo della MIA, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, come regolato nella piattaforma di cui all’articolo 5.

  2. La MIA decorre dalla sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, fermo restando che l’erogazione del beneficio è condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.

  3. Sulla base delle informazioni disponibili relative alle caratteristiche del nucleo familiare e dei suoi componenti, il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego, per i componenti in età attiva, ovvero al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei nuclei familiari con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. Vengono inviati ai servizi sociali del comune di residenza i nuclei all’interno dei quali vi sia almeno un componente con disabilità o un minorenne o una persona con almeno sessant’anni di età.

  4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari della MIA devono essere convocati per il primo appuntamento presso il centro per l’impiego o presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.

  5. Se il beneficiario della MIA viene indirizzato ai servizi sociali, viene effettuata una valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.

  6. Se il beneficiario della MIA è preso in carico dal centro per l’impiego, viene definito il percorso di attivazione lavorativa, finalizzato alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, secondo quanto previsto all’articolo 6.

  7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui

    all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

  8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta MIA”. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della carta MIA avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008,

    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta MIA permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza.

  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta MIA, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

  10. La consegna della Carta MIA presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

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