Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo
Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto
Articolo 3 Beneficio economico
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Il beneficio economico della MIA, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5.
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Per i nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
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Per i nuclei familiari al cui interno non vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età, il beneficio è riconosciuto nella misura ridotta del venticinque per cento e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Decorsi i dodici mesi, previa sospensione di un mese, il beneficio può essere rinnovato per un periodo ulteriore di sei mesi. Decorsi diciotto mesi dalla cessazione del rinnovo di sei mesi, può essere presentata una nuova domanda.
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Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
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Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
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A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
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In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della MIA, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.