Politica

Restituzione dei suoli e risarcimento. Ormai ci siamo. L'intervista

Di Alberto Maggi

Intervista all'avvocato Marco Palieri. Il caso

Talvolta, in passato, per varie ragioni, è accaduto che la Pubblica Amministrazione abbia occupato i terreni di privati in vista della realizzazione di opere pubbliche, li abbia poi trasformati realizzando l’opera, e, magari, abbia persino pagato ai proprietari le indennità di legge (di occupazione e/o di espropriazione), senza però adottare il provvedimento conclusivo di esproprio.

Alla luce della giurisprudenza ormai consolidata (CEDU, Cassazione, Consiglio di Stato), una situazione del genere rappresenta un illecito permanente, inidoneo a trasferire la proprietà dal privato alla mano pubblica. Gli originari proprietari dei terreni (o i loro aventi causa, come gli eredi, ad esempio) non hanno mai perduto il loro diritto di proprietà e, quindi, possono agire per la restituzione dei suoli, previo eventuale ripristino dello stato dei luoghi, e per il risarcimento dei danni.

La Pubblica Amministrazione potrà scegliere di restituire i terreni e risarcire i danni per il periodo di illegittima occupazione (c’è però la prescrizione quinquennale che potrebbe venire eccepita), oppure procedere alla c.d. “acquisizione sanante”, tenendosi l’opera pubblica realizzata, ma pagando il valore venale dell’immobile, oltre ad un pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale), il tutto con gli interessi del 5% annuo a partire dalla data dell’occupazione (senza prescrizione, in questo caso).

Gli interessati, però, dovranno agire entro il 30.06.2023. Oltre questa data, per tutte le “espropriazioni” di cui sopra precedenti al 30.06.2003, potrebbe perfezionarsi l’usucapione ventennale in favore della Pubblica Amministrazione. Non è sufficiente fare una raccomandata o una PEC per impedire l’usucapione.

Per i proprietari dei suoli resta irrilevante che la vicenda sia molto risalente nel tempo (40 o 50 anni); che l’opera pubblica sia stata realizzata e/o che venga utilizzata; che si tratti di occupazione usurpativa oppure acquisitiva; che venga eccepita la rinuncia abdicativa e/o l’usucapione; che vi siano stati, o no, provvedimenti dichiarativi della pubblica utilità e/o di occupazione dei suoli; che i lavori si siano conclusi prima o dopo la scadenza dei termini previsti per la fine delle espropriazioni e/o dei lavori; che siano state pagate, o no, le indennità di occupazione e/o di esproprio (le relative somme, però, se pagate, andranno decurtate).

Ciò che conta, ai fini della tutela dei diritti degli originari “espropriati”, è che non ci sia stato il formale provvedimento di esproprio, vero e proprio.