Politica

Unioni civili, cosa cambia col nuovo testo

E' stato presentato il nuovo testo del ddl sulle Unioni civili. Testo che, tuttavia, non riscontra il favore di gran parte di Area popolare, mentre anche all'interno del Pd ci sono alcuni malumori. Fonti di maggioranza confermano l'intenzione, concdivisa con il governo, di voler incardinare il ddl per l'Aula del Senato subito dopo il via libera alle riforme. Nel ddl, le unioni civili assumono il nome di "specifica formazione sociale", che si ha tra persone "dello stesso sesso". Si legge all'articolo 1: "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile". Le due persone che danno vita a un'unione civile saranno chiamate "coniugi". Si legge infatti nel testo del ddl: "Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Ecco il nuovo testo del ddl sulle unioni civili, presentato al Senato: TITOLO I: Delle unioni civili Art. 1. (Finalita') Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Art. 2. (Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso) Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". E ancora: "Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile". - All'articolo 3 del ddl, si disciplinano i "Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso" e si prevede: "Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". Il ddl disciplina poi i "Diritti successori": "Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo III e dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile". "Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso": All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898,in materia di scioglimento del matrimonio, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso". Il ddl dispone una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

Il ddl, poi, disciplina la convivenza di fatto della coppia, disponendo che "si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". I conviventi sono tenuti alla "reciproca assistenza" e "hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari". Quanto al diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione, si prevede che "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in assenza di figli comuni, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un periodo pari alla durata della convivenza. "In caso di morte del proprietario della casa di comune". residenza, ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di abitazione per almeno due anni, anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto". Ai conviventi e' riconosciuto un "obbligo di mantenimento o alimentare".