Fisco e Dintorni

Il Fisco riparte: attenzione alle somme richieste

Dal prossimo 1° gennaio 2021 ricomincia l’attività di riscossione del Fisco (sospesa in questi mesi a causa del Covid) e ripartirà inevitabilmente la notifica degli atti esattoriali.

Molti contribuenti saranno costretti a pagare o quanto meno a rateizzare le richieste del Fisco per evitare pignoramenti o ipoteche (oppure per ottenere il rilascio del Durc nel caso delle imprese) e per questo motivo è importante capire bene quando le pretese sono illegittime.

Per evitare di pagare più di quanto dovuto abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances, avvocato Cassazionista fondatore del Centro Studi Giuridici Sances e componente del comitato scientifico dell’associazione Partite Iva Nazionali. Oltre alla presente intervista abbiamo realizzato anche un breve video/tutorial per spiegare come verificare gli atti del Fisco   (guarda il VIDEO).

                                                                      

Avvocato Sances, come possiamo verificare le somme richieste dal Fisco e dall’INPS ?

Innanzitutto permettetemi di dire che in una situazione come quella attuale, di piena crisi sanitaria ed economica, trovo veramente ingiusta la ripartenza del Fisco. Faccio presente che molte imprese sono costrette a rimanere chiuse o comunque a operare con forti limitazioni e la notifica degli atti esattoriali non aiuta di certo a ripartire.

Detto ciò, è importante ricordare a tutti di:

1)      controllare costantemente la posta elettronica certificata perché eventuali contestazioni devono essere fatte in maniera tempestiva (ad esempio entro 20, 40 o 60 giorni a seconda dei vizi e della tipologia delle pretese);

2)      verificare bene ciò che viene richiesto. Nei mesi scorsi avevamo già avuto modo di evidenziare insieme alle associazioni di partite iva PIN e APIT alcuni casi di richieste illegittime da parte del Fisco e dell’Inps (si segnala ad esempio l’articolo su Affaritaliani del 9.09.2020 dal titolo: Contributi INPS illegittimi, PIN informa le imprese ).

Anche in quel caso si è parlato di due questioni relative ai contributi Inps, ossia:

a.   La prescrizione dei contributi Inps è di 5 anni:

il termine di prescrizione è quinquennale anche dopo la notifica di atti esattoriali. Inoltre, i giudici hanno chiarito che i contributi una volta prescritti non possono essere riscossi dall’Inps e se sono stati pagati DEVONO ESSERE RIMBORSATI AL CONTRIBUENTE (sentenza della Corte d’appello di Milano n.1731/2018);

b.  Gli interessi di mora sui contributi Inps sono illegittimi:

sulle pretese richieste a titolo di contributi il più delle volte non posso essere applicati gli interessi. Il D.lgs. n.46/1999 prevede infatti che non possono essere applicati interessi di mora “…sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive…”. Ciò è confermato anche dall’INPS nelle proprie circolari. Molto spesso, invece, negli atti esattoriali troviamo sia la richiesta di somme aggiuntive che quella degli interessi di mora (guarda il VIDEO sopra);

c. La prescrizione dei tributi erariali è di 5 anni:

In verità la questione non è ancora del tutto definita anche se la Suprema Corte ha recentemente sancito la prescrizione in 5 anni delle pretese a titolo di IRPEF, IRES, IVA (si veda sentenza Cassazione n.30362/2018, guarda il VIDEO sopra);

d. Gli interessi di mora sulle sanzioni fiscali sono illegittimi:

l’art. 2 comma 3 del Dlgs n.472/97 prevede espressamente che  “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi…” (sentenza n.2226/19 della CTP Lecce, guarda il VIDEO sopra).

Queste sono alcune delle cose più semplici che il contribuente può controllare all’interno degli atti esattoriali ricevuti (come ad esempio le intimazioni di pagamento, ipoteche, pignoramenti, ecc….)

Il contribuente può comunque recarsi allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) e chiedere un estratto di ruolo specifico della sua posizione e verificare la legittimità dei propri debiti.

Nel video sopra abbiamo avuto modo di esaminare sia gli atti esattoriali che gli estratti di ruolo rilasciati dal concessionario della riscossione. Per maggiori chiarimenti l’associazione Partite Iva Nazionali (PIN) ha messo a disposizione la seguente mail    emergenza@partiteivanazionali.it

Ringraziamo dunque l’Avv. Matteo Sances e le associazioni Partite Iva Nazionali e APIT per il loro sostegno a tutti i contribuenti in questo momento difficile.