Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE
Libretti al portatore addio dal 4 luglio. I consigli per chi ha libretti al portatore
Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE
Addio ai libretti al portatore: quando vanno estinti? Dal 4 luglio, stop ai libretti al portatore: ecco come estinguerli ed entro quando. Rispondiamo a questa e altre domande.
Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE - Dal 4 luglio 'illegali'
I libretti al portatore vanno in soffitta. Dal prossimo 4 luglio - con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 - sarà ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi mentre sarà vietata l'apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima. Banche e uffici postali, in pratica, potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di controllo e identificazione del titolare.
Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE - I consigli
Cosa deve fare chi è in possesso dei 'vecchi' libretti? I titolari dei libretti al portatore dovranno recarsi in banca o alla posta entro e non oltre il 31 dicembre del 2018 per estinguere i propri conti o trasformarli in altri strumenti finanziari. A partire da quella data, infatti, i libretti al portatore diventeranno 'illegali' per cui i titolari saranno soggetti a sanzione amministrativa e verranno invitati a ritirare l'importo e versarlo su un titolo nominativo.
Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE - Cambiano le regole esistenti
Nel frattempo, però, cambiano anche le modalità di utilizzo dei libretti esistenti. Mentre prima l'intestatario del libretto poteva inviare chiunque a prelevare o versare, dal 4 luglio nessun soggetto diverso da colui che ha acceso il conto potrà utilizzarlo.
Libretti al portatore addio. Quando vanno estinti i LIBRETTI AL PORTATORE - Poste e uffici bancari
O meglio, le poste e gli uffici bancari non potranno impedire al 'portatore' di prelevare o versare la somma desiderata ma avranno l'obbligo - in base a quanto stabilito dall'art. 50 del Decreto - di comunicare l'infrazione al Ministero dell'economia e della finanze, che provvederà poi all'avvio di una procedura sanzionatoria nei confronti di titolare e del fruitore del libretto in questione.