Covid, "il vaccino limita le libertà": militare reintegrato. LA SENTENZA

Secondo il Tribunale militare di Napoli con il Green Pass e il vaccino anti-Covid violate le libertà fondamentali

di Antonio Amorosi
Cronache

Nessun reato per chi andava a lavoro senza Green Pass e vaccino. Il caso. Leggi la sentenza

Sul piano della legge non vi è alcun elemento scientifico che possa far pensare che un non vaccinato contagi più di un vaccinato. Oltretutto chi non si è vaccinato può aver preso questa decisioni per la necessità di salvarsi dal pericolo di effetti collaterali gravi ed anche fatali, come si sono manifestati in un numero non del tutto marginale e indifferente di casi. La libertà di sostentarsi è stata limitata durante la pandemia e questo è in conflitto con l’ordine Costituzionale. Questa, in sintesi, la decisione e le motivazioni del giudice Andrea Cruciani, del Tribunale militare di Napoli, che si è pronunciato sul caso di un graduato finito a giudizio.

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La vicenda: nessun reato per chi andava a lavoro senza Green Pass e vaccino

Durante la pandemia (periodo 2022), un militare graduato non vaccinato e sprovvisto di Green Pass entra lo stesso nella caserma dove lavora, timbrando il suo cartellino di entrata e uscita. Il militare fa ingresso nel luogo di lavoro sulla base della decisione di un superiore, che se ne assume la responsabilità, ma il responsabile della struttura è un altro militare, superiore in grado. L’uomo, secondo il responsabile della struttura, non sarebbe dovuto entrare e quindi viene mandato davanti a un giudice per "introduzione clandestina" in caserma, fatto aggravato dal grado rivestito.

Il Pm insiste sulla richiesta di rinvio a giudizio mentre i legali che difendono l’uomo sostengono il non luogo a procedere. Nell’udienza preliminare, presso il Tribunale Militare di Napoli, il giudice Andrea Cruciani ha sentenziato il “non luogo a procedere” nei confronti del militare (atto depositato in cancelleria il 13 marzo 2023) ed ha spiegato il perché.

Le motivazioni del giudice

Il magistrato ritiene che il militare non abbia di fatto messo in pericolo nessuno. “La condotta dell'imputato”, scrive il giudice, “soggetto non vaccinato, quindi sprovvisto di Green pass", non ha leso alcun bene giuridico, non avendo determinato alcun rischio ulteriore per la salute pubblica rispetto all'ingresso dei vaccinati e provvisti di Green pass, stante l'inidoneità dei vaccini attualmente in commercio a prevenire la diffusione del contagio”.

E aggiunge: “Questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio, e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensì in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero, risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti, che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”.

Per questo motivo, “l’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilievo che l’ingresso in caserma dell’imputato, soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass, non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di Green Pass”.

Il magistrato entra anche nel merito: “Questo giudice, alla scorta del necessario vaglio critico al quale è sempre tenuto, per le ragioni già analizzate in precedenza, allorché si tratti di valutare dati scientifici ancora non definiti e provvisori, rileva che i vaccini Sars-Cov2 in commercio possono causare effetti collaterali gravi ed anche fatali, in un numero non del tutto marginale e indifferente di casi. La condotta dell’imputato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e conseguentemente di far ingresso in caserma senza esibire il Green Pass quindi è scriminato della necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave”.

L’obbligo del vaccino per alcuni lavoratori ha limitato la loro libertà confliggendo con i principi della Costituzione

Il giudice spiega anche perché il suo dispositivo non è allineato all’ultima decisione sul tema, nel 2023, della Corte Costituzionale dove si dice che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità si scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge” e spiega perché questa valutazione della Corte si discosti da decisioni costituzionali precedenti.

Il giudice Cruciani commenta: “Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”.

In sintesi, orientandosi su altre sentenze Costituzionali precedenti, il giudice ritiene che il diritto all’accesso al lavoro sia un “fondamentale diritto di libertà della persona umana” per essere liberi, cosa che non può verificarsi “senza lo svolgimento” di un lavoro. E spiega: “Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, il quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”.

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