Incidenti causati da animali randagi: il gestore dell'autostrada deve pagare

A risarcire in caso di danni dovuti ad animali randagi che invadono la propria carreggiata è la società che gestisce il tratto stradale. La sentenza

Di Redazione Cronache
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Incidente in autostrada causato da animale randagio: paga il gestore dell'autostrada

Viaggiando in autostrada può accadere che un animale selvatico o un cane randagio invadano improvvisamente la carreggiata e si trovino sulla propria traiettoria. E' un'eventualità più comune di quanto si pensi visto l'alto numero di animali randagi che imperversa sulle strade italiane. In caso di incidenti con danni a persone o veicoli si può ottenere un risarcimento? La risposta è sì, ma vediamo di capire meglio chi è tenuto a pagare e chi invece no.

Sul fronte del no, occorre fare una premessa importante: quando l'incidente stradale è provocato dalla presenza di un animale che si trova sulla traiettoria di marcia non sarà l'assicurazione a risarcire perché in questi casi non operano le norme sulla responsabilità civile previste per la circolazione su strada, a meno che non si sia dotati di un'apposita polizza che copra anche questi specifici rischi.

Così per ottenere il risarcimento bisogna interpellare sempre l'ente proprietario o la società concessionaria incaricata della gestione del tratto stradale interessato. Essi, infatti, hanno per legge la responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle cose affidate alla loro custodia. A questo proposito, c'è una sentenza del Tribunale di Milano, diffusa da Codacons - l'associazione a tutela dei consumatori - che ha accertato la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada, condannandolo a risarcire il guidatore dei danni patrimoniali subiti.

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La sentenza è del 29/03/2022 e recita così: "In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, qualora un automobilista abbia dimostrato l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale con cui non era stato possibile evitare la collisione, al fine di vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. la società di gestione autostradale è chiamata a fornire la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente".

Dunque, secondo quanto riporta la sentenza - nonchè la giurisprudenza maggioritaria e dominante - quando la rete di recinzione autostradale risulta integra (a doverlo provare è la società concessionaria) il gestore non sarà responsabile dei danni causati dagli animali che sono entrati sulla carreggiata e hanno provocato incidenti.

Infatti, il caso più frequente di incidenti si deve proprio alla rottura della recinzione autostradale, in quanto le autostrade sono presidiate dalle barriere laterali e da vari tipi di ostacoli fissi ai margini delle carreggiate, come i muri di contenimento e soprattutto le recinzioni, che sono collocate per impedire invasioni di animali o persone sulle carreggiate destinate allo scorrimento veloce dei veicoli.

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