Che ruolo ha il Presidente della Repubblica?
Che ruolo ha il Presidente della Repubblica? Quali sono le sue funzioni? Scoprilo nel nostro approfondimento.
Che ruolo ha il Presidente della Repubblica? Quali sono le sue funzioni? Scoprilo nel nostro approfondimento
Il Presidente della Repubblica, carica attualmente ricoperta da Sergio Mattarella, è il capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale. Si tratta di una figura super partes rispetto al potere esecutivo, legislativo e giudiziario. E' garante della Costituzione e svolge la funzione di coordinamento e sorveglianza.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune più 58 delegati delle Regioni nominati dai Consigli regionali (tre per Regione ad eccezione della valle d'Aosta che ne nomina solo uno). La sua residenza ufficiale è il Palazzo del Quirinale. "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta", recita l'art. 83 della Costituzione.
Ruolo del Presidente della Repubblica
Il ruolo del Presidente della Repubblica è in primis quello di rappresentare l'unità nazionale e di essere super partes rispetto a magistratura e Parlamento ma dispone anche di diversi poteri:
Rappresentanza esterna
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.)
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art. 80, previa autorizzazione delle Camere (art. 87)
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87)
Funzioni parlamentari
- nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59)
- inviare messaggi alle Camere (art. 87)
- convocarle in via straordinaria (art. 62)
- scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88)
- indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87)
Funzione legislativa
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87)
- promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73)
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (art. 74)
- emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87)
- indire i referendum (art. 87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta
Funzione esecutiva e di indirizzo politico
- nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92) - (qui tutti i dettagli su come si forma un Governo)
- accogliere il giuramento del Governo e le eventuali dimissioni (art. 93)
- nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87)
- presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art. 87)
- decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126)
- decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse (art. 88)
In funzione dell'esercizio della giurisdizione
- presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 104)
- nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135)
- concedere la grazia e commutare le pene (art. 87)
- conferire onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87)
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti svolti nell'esercizio della sua funzione per chi è necessaria la controfirma dei ministri e del Presidente del Consiglio.
Presidente della Repubblica età minima
Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione afferma che può essere eletto Presidente della Repubblica chiunque abbia la cittadinanza italiana, ha compiuto almeno 50 anni e gode dei diritti civili e politici. La nomina è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale. Il mandato ha una durata di 7 anni e può essere rinnovato senza limitazioni. Il mandato del capo dello Stato può essere interrotto solo in caso di:
- dimissioni volontarie
- morte
- impedimento permanente dovuto a gravi malattie
- destituzione perché giudicato colpevole di reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità
In caso di impedimento temporaneo, come viaggi all'estero o motivi di salute, ad assumere le funzioni del capo dello Stato è il presidente del Senato. Alla conclusione del mandato il Presidente della Repubblica ottiene in automatico la nomina a senatore a vita.