Csm, dalle porte girevoli alle funzioni separate: il Senato approva la riforma
Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti il Senato ha dato il suo via libera definito alla riforma Cartabia sul Csm e l'ordinamento giudiziario
Riforma della giustizia, confermato il testo alla Camera
Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti il Senato ha dato il suo via libera definito alla riforma Cartabia sul Csm e l'ordinamento giudiziario, confermando il testo della Camera, che è dunque legge.
I capisaldi della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm approvata in via definitiva dal Senato sono quindi: l'addio al sorteggio dei distretti per comporre i collegi del Csm, torna il testo Cartabia. Viene quindi eliminato al fotofinish durante l'esame alla Camera il sorteggio dei distretti di Corte d'Appello per la composizione dei collegi, frutto dell'accordo tra maggioranza e governo, torna il testo originario della ministra Cartabia.
I collegi sono formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori e sono determinati con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di Corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino.
In più c'è lo stop alle porte girevoli: viene introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece e' attualmente consentito. Il divieto vale sia per le cariche elettive nazionali e locali che per gli incarichi di governo nazionali o locali.
Dunque, c'è l'obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l'assunzione dell'incarico (oggi - almeno in alcuni casi - c'e' cumulo di indennita' con stipendio del magistrato).
Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato pero' di almeno un anno) non possono piu' tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati ne' in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in piu' non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali piu' delicate (pm e gip/gup).
Per i magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, devono restare per un anno fuori ruolo - ma non in posizioni apicali - e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.