Regionali Lazio: si vota il 5 febbraio. Zingaretti resta in carica: il giallo

Con i tempi del collegato alla Finanziaria le dimissioni del presidente Zingaretti fanno slittare il voto. A Natale niente campagna elettorale. Le leggi

di Donato Robilotta
Roma

Nel Lazio si dovrebbe votare il 5 Febbraio, per l'elezioni di presidente e Consiglio regionale, confermando così quanto ho sostenuto giorni fa che era tecnicamente impossibile votare a fine dicembre e che la prima data utile sarebbe stata tra fine gennaio e metà febbraio. Perché serve un minimo di sessanta giorni per l’intero procedimento elettorale.

La data però non è sicura, perché Zingaretti ha legato le sue dimissioni, per incompatibilità con il mandato parlamentare, all’approvazione del collegato. Che ha appena iniziato il suo iter in Consiglio regionale e dubito che possa essere approvato e pubblicato sul Burl entro il 3-4 Novembre, vista anche la festività dei Santi. Per questo credo che si potrebbe andare al voto domenica 12 febbraio e, a mio modesto parere, sarebbe anche la cosa migliore, per evitare così di preparare le liste e raccogliere le firme durante le festività natalizie.

Esce sconfitto il partito del rinvio a primavera

Uscirebbe così sconfitto il partito di chi cercava di andare al voto oltre la scadenza naturale del 4 marzo, scommettendo in una election day con le elezioni regionali della Lombardia e del Molise o addirittura con il prossimo turno delle elezioni amministrative, previste per la prossima primavera. È vero che la modifica apportata all’articolo 5 della legge 165/2004, che stabilisce la durata degli organi elettivi regionali, prevede che si possa andare oltre la scadenza naturale di sessanta giorni, un vero e proprio obbrobrio giuridico, ma questo può avvenire solo nel caso di una election day certa, come specifica la norma di modifica. E non mi pare questo il caso, perché le elezioni politiche si sono tenute, quelle delle altre regioni non sono ancora state deliberate e le elezioni amministrative sono lontane e la data non è ancora stata decisa dal Governo.

Il rebus tiene in scacco gli uffici di via della Pisana

Alla Pisana si sono anche convinti che Zingaretti dopo le dimissioni, cosa che provoca l’immediato scioglimento del consiglio e la convocazione delle elezioni, resti in carica come Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente. Solo che in Regione pensano di applicare anche a Zingaretti, insieme agli altri consiglieri regionali neo eletti parlamentari, l’articolo 10 del Regolamento del Consiglio, che regola le dimissioni del consigliere per incompatibilità nel limite massimo di 45 giorno dal conferimento della nuova carica.

Secondo questa interpretazione Zingaretti decadrebbe da Consigliere e resterebbe da Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente. I consiglieri che si dimettono vengono surrogati con i primi delle liste di appartenenza. Solo che la norma del regolamento non si può applicare a Zingaretti, che è Consigliere in quanto Presidente e restando in carica come Presidente resta in carica anche come Consigliere.

Infatti se per ipotesi venisse dichiarato decaduto come Consigliere il suo seggio non verrebbe assegnato a nessuno, perché la legge non lo prevede in quanto non eletto in nessuna lista. Il Consiglio non sarebbe nel suo plenum previsto dalla legge e questo non può accadere. Lo statuto dice che il Presidente della Regione è membro del consiglio in quanto tale. Quindi le due cariche non sono scindibili.

Faccio presente che il Consiglio regionale, anche dopo lo scioglimento, resta in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio e potrebbe essere chiamato a legiferare per questioni urgenti e indifferibili. E quindi il plenum va assicurato. Non è una questione di lana caprina perché una eventuale decisione della giunta per le elezioni del Consiglio nella direzione della decadenza di Zingaretti come Consigliere sarebbe un precedente pericoloso.

Il Regolamento del Consiglio vecchio di 15 anni

Purtroppo alla Pisana nessuno si è posto il problema che il Regolamento dei lavori del Consiglio è datato, vecchio, addirittura in contrasto con le norme dello Statuto. Sono 15 anni che andrebbe riscritto, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni che hanno cambiato radicalmente il ruolo delle Regioni. Ma le varie maggioranza che si sono succedete non sono riuscite a riscrivere un nuovo testo adeguato ai cambiamenti avvenuti.

Piuttosto alla Pisana leggano con attenzione la legge elettorale, perché la riduzione del numero dei consiglieri regionali da 70 a 50 e le modifiche apportate al testo del 2005 dalla legge regionale 10 del 2017, che ha eliminato il listino e lo ha spalmato tra i partiti della coalizione vincente, pone un problema, in quanto la modalità di ripartizione dei seggi non consente al Presidente eletto, se vi fosse un terzo polo, di avere una maggioranza in Consiglio Regionale.

L'incubo di una nuova anatra zoppa

È quello che è successo a Zingaretti nel 2018 e che si potrebbe ripetere nelle prossime elezioni. Né vale la giustificazione, usata da alcuni, che la sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum non consentiva di aumentare il premio di maggioranza. Perché l’Italicum non prevedeva l’elezione diretta del premier come invece prevede lo Stato per la elezione del Presidente della Regione Lazio. Ed è una differenza sostanziale.

Non puoi scegliere la elezione diretta da parte di cittadini del Presidente e non consentirgli di avere una maggioranza chiara e univoca in Consiglio. Non solo ma la modalità di cancellazione del listino e dunque della lista regionale induce in errore in merito alla quantificazione del budget di spese del Presidente della Regione, che risulterebbe pari a quello di un Consigliere Regionale candidato nella circoscrizione provinciale. Forse sarebbe il caso di metterci le mani per chiarire il punto che riguarda un aspetto delicato del procedimento elettorale.

Infine, le modifiche apportate alla legge elettorale nel 2017, con la sostituzione per intero dell’articolo 5, farebbero rivivere il comma 2 dell’artico 3 della legge 108 del 1968 che prevede che “i Consigli regionali esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni”.

Una cosa grave perché quel divieto, abrogato con la legge del 2005, impedisce di legiferare al Consiglio ancora in carica, quando lo Statuto prevede che resti in carica anche dopo le elezioni. E fu abrogato per la ragione principale che la Regione non ha l’istituto del decreto legge e deve essere in grado di legiferare sino al giorno delle elezioni ed anche dopo, se del caso, visto che resta in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio. Forse sarebbe il caso di modificare la norma cancellando di nuovo il divieto.

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