Zingaretti, dimissioni col trucco: il vice non subentra e lui resta in carica
Il groviglio di leggi sulle dimissioni non supera la norma dello statuto regionale. Zingaretti può delegare le funzioni al suo vice ma il Presidente resta lui
Zingaretti si è dimesso da Presidente della Regione con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Regionale, che il giorno dopo ha emanato il conseguente decreto di scioglimento del Consiglio. Il decreto di scioglimento porta la data di sabato 12 novembre, lo stesso giorno è stato pubblicato sulla home page del Consiglio ma non è stato ancora pubblicato sul Burl. Da questa data decorrono i novanta giorni per tenere le elezioni. Si arriva così al 10 febbraio e credo che le elezioni si possano benissimo tenere il 12 Febbraio.
Credo sia infondata la voce che si possa arrivare al 5 marzo in abbinata con le elezioni della Regione Lombardia, perché non si tratterebbe di una vera election day, in questo caso la norma permetterebbe l’allungamento dei tempi. Inoltre la Regione Lombardia solo nei prossimi giorni approverà la modifica alla propria legge elettorale per consentire al Presidente della Regione di indire le elezioni che ad oggi vengono indette dal Prefetto.
Le regole sulle dimissioni
Zingaretti eletto alla Camera dei Deputati si dimette da Presidente perché opta per il mandato parlamentare e usa la formula che “cessa dalle relative funzioni, ivi comprese quelle dell’ordinaria amministrazione, con ciò determinandosi l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito”. Fa riferimento al combinato disposto degli articoli 6, terzo comma, e 2, sesto comma, della legge 154/1981 e dell’articolo 17, comma 3, del regolamento delle elezioni della Camera dei deputati.
Tutta questa procedura serve per consentire al Presidente del Consiglio di emanare il decreto di scioglimento dell’assemblea consiliare e sancire il subentro del vice presidente a capo della giunta regionale per la gestione dell’ordinaria amministrazione.
Zingaretti si sospende dalle funzioni ma resta presidente
Io invece ritengo che Zingaretti si può sospendere dalle funzioni ma lui resta comunque Presidente della Regione sino alla elezione del nuovo. Intanto diciamo che gli articoli della legge 154/1981, citati nella lettera di dimissioni, riguardano la ineleggibilità a Consigliere Regionale di una serie di fattispecie di persone che svolgono determinate funzioni, c’entrano poco con le dimissioni di Zingaretti per incompatibilità come sancita dall’articolo 122 della Costituzione.
È vero che la 154 è stata recepita dalla legge elettorale regionale del 2025, perché non si faceva in tempo ad approvare una norma sulle ineleggibilità e incompatibilità, ma quella norma è datata e antecedente alla elezione diretta del Presidente della Regione. Prima della elezione diretta il Presidente della giunta doveva essere un consigliere regionale, ora il Presidente è anche consigliere in quanto presidente. È una differenza sostanziale.
Coerente è invece il riferimento all’articolo 17 comma 3 del regolamento della giunta per le elezioni della Camera che prevede le dimissioni con “l’effettiva astensione delle funzioni e la rinuncia ad ogni emolumento”. La lettera di dimissioni di Zingaretti mi lascia perplesso perché carente nelle motivazioni sulla questione dell’impedimento, causa che consentirebbe al vice presidente di subentrare per la gestione ordinaria.
Il decreto del Presidente del Consiglio sullo scioglimento dell'assemblea lascia dubbi
E mi lascia ancora più perplesso il decreto di scioglimento del Consiglio Regionale del Presidente del Consiglio che, preso atto delle dimissioni di Zingaretti e delle motivazioni addotte in merito all’effettiva astensione di ogni atto inerente ivi comprese quelle di ordinaria amministrazione, decreta che “sarà il vice presidente a presiedere la giunta regionale dimissionaria”, senza specificare quale sia l’impedimento permanente che non consente a Zingaretti di presiedere la giunta sino alla elezioni.
Non è così e consiglio di leggere con attenzione l’articolo 45 comma 6 dello Statuto che così recita: “La giunta dimissionaria resta in carica presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente della Regione neo eletto. L’articolo è chiaro, il vicepresidente subentra solo nel caso di rimozione, decadenza, impedimento permanente o morte, e nessuno di questi casi si può applicare al nostro, perché si tratta di dimissioni volontarie per incompatibilità.
Dunque Zingaretti resta Presidente, visto la sua lettera di dimissioni carente sulla questione dell’impedimento permanente, e se posso dare un consiglio non richiesto direi che il decreto del Presidente del Consiglio vada modificato. Zingaretti può delegare tutte le sue funzioni al suo vice ma il Presidente resta lui.
Serve evitare ricorso al Tar
Dico questo non per fare il professore ma solo perché le dimissioni del Presidente della Regione comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale. Subito dopo il decreto di indizione delle elezioni, che deve essere firmato dal Presidente della Regione, avvia l’iter elettorale. Iter complesso e delicato che quasi sempre, dopo il voto, sfocia in ricorsi al Tar.E quindi c’è bisogno di certezza assoluta.