L'avvocato del cuore
Bimba nata da procreazione assistita in Spagna: le due donne possono farla riconoscere in Italia?
“Buongiorno Avvocato, sono una donna di 35 anni e due anni fa mi sono unita civilmente con Ilaria. Siamo andate in Spagna e dopo qualche sofferenza e un lungo iter di procreazione medicalmente assistita siamo riuscite ad avere una bellissima bambina. Ora siamo tornate in Italia, possiamo chiedere di riconoscerla entrambe all’anagrafe del nostro Comune di residenza?”
Le Legge Cirinnà, nel 2016, ha – finalmente – dato voce alle coppie dello stesso sesso, riconoscendo il diritto di onorare la loro relazione celebrando l’unione civile. Tuttavia, anche a causa delle lacune che la legge porta con sé, è inutile negare che nella vita, finalmente legalizzata, delle coppie omosessuali alcune sostanziali differenze rispetto alle coppie eterosessuali rimangono, feriscono e si facciano sentire.
Tra queste emerge certamente il fatto che per le coppie dello stesso sesso, unite civilmente o meno, la legge italiana non contempla la possibilità di diventare genitori. E questo è un problema perché la legge fornisce pochissime indicazioni su che cosa le coppie dello stesso sesso non possano fare e ancora meno in merito a che cosa sia loro permesso. Le coppie, quindi, sono obbligate a nuotare in un mare di incertezze e, magari, a sfidare la sorte e correre qualche rischio tentando di non annegare. Così, quando il figlio o i figli sono nati i due papà o le due mamme devono correre contro il tempo per sperare di poter riconoscere i minori prima che, nella totale incertezza, sia sorta qualche nuova e ulteriore limitazione legislativa o giurisprudenziale.
Se sono oltre confine, il problema è subito risolto. In particolare, due donne possono decidere di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (all’estero) e di mettere al mondo un figlio. Poi possono decidere, entrambe, di riconoscerlo (sempre all’estero) e di chiedere che l’atto di nascita straniero venga inserito anche nei registri dell’anagrafe italiana. In questo modo ottenendo un certificato emesso dall’ufficiale dello stato civile italiano dal quale emerge che entrambe le donne sono genitori di quel minore.
Al contrario, secondo quanto recentemente precisato da due sentenza della Corte di Cassazione, le mamme non possono essere entrambe indicate nell’atto di nascita quando questo viene costituito direttamente in Italia. In questo caso, l’ufficiale dello stato civile può legittimamente opporsi alla richiesta lasciando spazio a una sola delle due donne (quella che ha portato avanti la gravidanza). La differenza di un atto formato all’estero e riconosciuto in Italia e di un atto la costituzione del quale si chiede direttamente nel nostro Paese, sta nel fatto che, nel primo caso, la Suprema Corte ha ritenuto di dover far prevalere il principio di conservazione dello stato di figlio (oltre che di riconoscimento di atti giuridici formati all’estero). In altre parole: se quel minore è già figlio di quei genitori, perché così è stato previso in un altro Paese, è contro l’interesse del bambino l’inversione di rotta con la quale gli verrebbe “tolta” una delle due mamme. Ma se l’atto ancora non si è formato e se ne chiede la costituzione in Italia, il problema – almeno sulla carta – non si pone.
Ecco allora che l’ufficiale dello stato civile può legittimamente negare la richiesta di indicazione di entrambi i nomi delle mamme nell’atto di nascita. Tutto quanto scritto, comunque sia, si riferisce solo alle ipotesi nelle quali i genitori dello stesso sesso sono due mamme. Quando sono due papà, la situazione si complica ulteriormente perché, in tal caso, per mettere al mondo dei bambini, è necessario ricorrere alla gestazione surrogata che, nel nostro ordinamento, è stata etichettata come contraria al principio costituzionale dell’ordine pubblico. In ogni caso, al di là delle recenti sentenze della Corte di Cassazione che non accontentano nessuno e sviliscono molti, in un passato non molto lontano, in Italia, alcuni ufficiali di stato civile avevano accolto la richiesta di inserimento di due mamme nello stesso certificato di nascita.
E allora che cosa succede a quegli atti già costituiti, in Italia, prima delle dirimenti e recenti sentenze della Corte Suprema? Quei certificati anagrafici restano validi e produttivi di effetti (anche se riportano l’indicazione di due genitori- mamme), salva l’ipotesi nella quale non siano oggetto di impugnazione da parte della Procura della Repubblica. Strada non auspicabile, ma non del tutto da escludere se si considera l’andamento altalenante delle pronunce della Suprema Corte.
* Studio legale Bernardini de Pace