L'avvocato del cuore

Coronavirus, moglie positiva e figli dal padre: assegno di mantenimento ridotto? Il parere dell'avvocato

Di Federica Mendola *

“Ho contratto il Covid-19 e con il padre dei miei figli abbiamo deciso che i bambini stessero con lui fino alla mia guarigione. Li ha tenuti per circa tre settimane consecutive e, per quel mese, mi ha versato l’assegno di mantenimento in misura ridotta sostenendo che era stato lui a farsi carico delle loro spese in quel periodo. Può farlo?”

Questa domanda ci viene rivolta, all’opposto, anche da moltissimi padri durante il periodo delle vacanze estive: “se i miei figli stanno con me per tre settimane o un mese durante l’estate, posso ridurre o sospendere il pagamento dell’assegno mensile?”

Si tratta infatti di una questione più generale, sulla quale è necessario far chiarezza viste le numerose segnalazioni e comunicazioni che ci arrivano, anche da colleghi del settore.

Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense (riprese da moltissimi Tribunali) precisano che l’assegno di mantenimento mensile comprende tutta quelle spese dei figli ritenute ordinarie e abituali, quali: vitto, abbigliamento, contributo per le spese abitative (cioè la quota parte di utenze, tasse, imposte e spese condominiali ordinarie imputabili al figlio), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, ricariche, attività ricreative abituali, carburante per il trasporto a scuola e alle attività pomeridiane.

Queste spese tuttavia non devono essere considerate singolarmente e mese per mese. Ciò significa che, se anche durante questo periodo di sospensione delle lezioni, o durante il mese di agosto, non vi sono spese di cancelleria o di mensa scolastica da fronteggiare, il genitore obbligato non è legittimato a decurtarne il costo corrispettivo dall’assegno mensile.

L’assegno di mantenimento, infatti, non si riduce al mero rimborso/anticipo delle spese sostenute.

La giurisprudenza sul punto è chiara da sempre: l’assegno di mantenimento a favore dei figli viene calcolato sulla base delle loro esigenze di vita nell’arco di 365 giorni e, tra le altre cose, anche sul tempo che i figli trascorrono con l’uno e con l’altro genitore.

L’assegno mensile, dunque, è solo una delle dodici rate nelle quali viene suddiviso il costo ordinario annuo dei figli e, quindi, deve essere versato sia dal genitore obbligato nel periodo estivo che i figli trascorrono con lui sia da questo padre che si è preso cura dei figli mentre la loro madre combatteva il virus.

Come già chiarito nel mio precedente articolo (pubblicato su questa testata il 7 aprile 2020), le conseguenze per il genitore che non adempie - durante il periodo di vacanza, durante questo periodo di emergenza, così come in qualsiasi altro momento dell’anno – all’obbligo economico possono essere sia civili (azione esecutiva) sia penali (denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare e/o per inosservanza del provvedimento del giudice).

Tutto questo vale, appunto, in linea generale. 

È altrettanto vero però che in questo periodo ci troviamo tutti a fronteggiare una situazione senza precedenti, che deve essere gestita dai genitori separati con uno sforzo di ragionevolezza e buon senso maggiore rispetto al solito. 

Se il padre, che si è preso cura dei figli mentre la madre era ricoverata per Covid-19, sempre a causa del Covid-19 ha subìto la diminuzione della sua retribuzione, i genitori, con ragionevolezza e buon senso, potrebbero concordare una riduzione temporanea dell’assegno. Anche in questo caso, tuttavia, la questione deve essere affrontata con la massima attenzione: l’assegno di mantenimento per i figli è per l’appunto un diritto esclusivo dei figli, del quale i genitori non possono disporre. Eventuali accordi in deroga agli obblighi posti dal giudice dovranno essere ratificati dal Tribunale per poter esser efficaci ed esecutivi.

* Studio legale Bernardini de Pace