L'avvocato del cuore
“Io, compagno della madre posso adottare sua figlia maggiorenne?”
“Gentile Avvocato, mi chiamo Tiziano e vorrei adottare Bianca, la figlia della mia compagna Monica. Quando ho conosciuto Monica ero giovanissimo e Bianca aveva 6 anni (a pochi mesi di vita è rimasta orfana del suo padre biologico), e da allora l’ho cresciuta e amata insieme alla mamma. Per lei sono il suo papà. Adesso Bianca ha 21 anni. Ho letto che dovrei procedere con una adozione di maggiorenni. Cosa cambia rispetto a una normale adozione? Ci sono implicazioni diverse? Grazie per l’aiuto”
Caro Tiziano, sarò lieta di aiutarLa a chiarire i Suoi dubbi.
Prima di tutto, Le confermo che, considerata l’età di Bianca, non potrà che avviare la procedura per l’adozione di maggiorenni, la disciplina della quale è dettata principalmente all’art. 291 del codice civile.
Quali sono le differenze con l’adozione di minori?
Anzitutto, l’adozione dei minori è finalizzata all’inserimento di un bambino/ragazzo nella famiglia adottiva e fonda l’obbligo per l’adottante di mantenere, istruire, educare l’adottato. Così come previsto per tutti i figli dall’articolo 147 del codice civile e dall’articolo 30 della Costituzione.
L’adozione di persone maggiori di età, invece, non presuppone imprescindibilmente l’instaurazione di una convivenza familiare, né impone la responsabilità genitoriale dell’adottante. In altre parole, chi adotta un maggiorenne non assume obblighi di mantenimento, istruzione, educazione verso l’adottato.
Tralasciando, tuttavia, questo aspetto, sul quale sono certa Lei non vorrebbe certo venir meno per Bianca, l’altra peculiarità dell’adozione di maggiorenni, consiste negli effetti giuridici che scaturiscono.
L'adottato acquista:
- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
- il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
- il diritto agli alimenti.
Oltretutto, l’adozione ordinaria non fa perdere diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non ha effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. In altre parole, Lei non si “imparenterà” legalmente con gli altri familiari di Bianca, né viceversa.
Le preciso, inoltre, che l’adozione di maggiorenni, proprio per le conseguenze prettamente economiche che comporta, presuppone una serie di consensi: quello dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi, quello dei figli maggiorenni dell’adottante e, infine, dei genitori dell'adottando. Dunque, nel Suo caso, se Lei non ha altri figli e se Bianca non è sposata, sarà sufficiente, oltre al Vostro, il consenso formale della Sua compagna Monica, ossia la mamma di Bianca.
Ultimo aspetto che mi preme sottolinearLe è quello dei requisiti di età richiesti dalla legge per adottare i maggiorenni. L’art. 291 c.c., infatti, chiarisce che bisogna aver compiuto i 35 anni di età e, allo stesso tempo, avere un’età che supera di almeno 18 anni l’età di colui che si intende adottare.
Questa precisazione mi sembra la più importante, in quanto Lei ha specificato di aver conosciuto Bianca da giovanissimo, quando la bambina aveva già 6 anni. Ebbene, laddove Lei non avesse almeno 18 anni in più della ragazza, rischierebbe di non vedersi accolta la Sua domanda di adozione.
La voglio, però, rassicurare. Recentemente, è stata pubblicata una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 7667 del 3 aprile 2020, con la quale è stato chiarito che in tema di adozione ordinaria di maggiorenne, il Giudice, nell’applicare la regola dell’art. 291 c.p.c., che impone il divario minimo di età di 18 anni tra adottante e adottato, può procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta, tenendo in considerazione le circostanze del caso concreto, “una ragionevole riduzione del divario minimo legale, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris”.
Pertanto, caro Tiziano, anche Lei potrà far valere l’applicazione di questo diritto vivente che supera l’ormai anacronistica volontà legislativa della differenza minima di età, chiedendo di concretizzare la lunga convivenza di fatto con Bianca, l’adottanda, figlia della Sua convivente, con un riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta.
*Avv. Flaminia Rinaldi - Studio Legale Bernardini de Pace