L'avvocato del cuore
"Le foto di nostro figlio sui social. Come impedirlo alla mia ex moglie?"
“Gentile Avvocato,
sono un padre separato e ho un bambino di 5 anni. Nonostante la mia ferma opposizione alla pubblicazione di foto con nostro figlio, mia moglie continua, anche in modo insistente, a diffondere le foto di nostro figlio. Ha valore il mio mancato consenso?”
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Animali domestici, cibo e bambini sono sicuramente argomenti di grande appiglio sui social network, e una foto di questi consente di avere il maggior numero di consensi e popolarità nel mondo del web. Ciò che tuttavia è doveroso sottolineare è che se nei primi due casi è possibile dare sfoggio alla propria vena artistica nei modi più svariati, nel caso di foto con minori, invece, è necessario seguire regole ben precise e definite, nonché maggiore cautela e prudenza.
Il tema della pubblicazione di foto che ritraggono soggetti minori ha, da sempre, avuto la massima attenzione sia del legislatore nazionale sia del legislatore internazionale. In quanto “soggetti deboli”, infatti, i più piccoli non potrebbero da soli applicare strumenti giuridici per preservarsi da comportamenti (talvolta anche privi di intenti lodevoli) che violano la loro privacy. Pertanto, regola ormai consolidata è che per postare sui social network foto di soggetti minorenni infra-quattordicenni è necessario avere il consenso dei genitori, che è revocabile in qualsiasi momento. Per i ragazzi di età superiore ai 14 anni, invece, si dovrà, altresì, considerare la volontà del minore, conciliandola con coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale. Il principio giuridico alla base di queste limitazioni è da ricollegare all’articolo 96 della legge sul diritto d’autore, dove si prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto senza consenso. Uguale principio ha ispirato il decreto legislativo n.196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, infatti, è considerata un dato personale, al pari di qualsiasi altro elemento identificativo (nome, cognome, data di nascita). Quando si tratta di minori, il nostro codice civile impone ai genitori il dovere di cura e di educazione nei loro confronti, che implica pure la corretta gestione della loro immagine nel pubblico. Da questo deriva che se i genitori disattendono questi doveri, dovrà intervenire il Giudice a tutelare i minori dai rischi della sovraesposizione sui social. Fin quando la coppia è unita, non sorgono particolari problemi; di volta in volta, i genitori stabiliranno di comune accordo come procedere e se procedere alla pubblicazione dell’immagine dei propri figli.
Quando, invece, si tratta di una coppia separata, il disaccordo e la discordia delle opinioni possono condurre sino al Tribunale. In Italia, non pochi sono stati i casi nei quali il genitore dissenziente si è rivolto al Giudice per vedere tutelato il diritto del proprio figlio al rispetto del decoro, della reputazione e dell’immagine; più in generale, quindi, a non far subìre al minore un’arbitraria e ingiustificata interferenza nella sua vita privata. La giurisprudenza dei vari Tribunali d’Italia è praticamente unanime nel ritenere che l’inserimento delle foto dei figli minori sui profili personali dei social network, costituisca un comportamento potenzialmente pregiudizievole. E questo per svariate motivazioni. Oltre alla tutela di immagine, privacy e riservatezza del minore, il mondo del web, così come definito dalla Corte di Cassazione nel 2014, è un “luogo aperto al pubblico”: un semplice click può provocare la diffusione incontrollata delle immagini tra un numero indeterminato di persone, più o meno conosciute, le quali potrebbero, con procedimenti di fotomontaggio, creare materiale pedopornografico da far circolare in rete. Il Giudice, dunque, sul piano civile, provvederà a ordinare l’immediata rimozione delle immagini raffiguranti il minore, nonché a calcolare la liquidazione della somma a titolo di risarcimento dei danni morali che questa pubblicazione ha provocato.
Addirittura, recenti pronunce (Trib. Rieti 2019) hanno previsto ulteriori sanzioni da infliggere al genitore inadempiente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione. In conclusione, caro Signore, se non si riesce a far comprendere alla madre o al padre del proprio figlio (così come a nonni, zii e nuovi compagni) che è giusto che ci sia una distinzione fra l’online e l’offline, si potrà benissimo ricorrere al Tribunale, dove sarà certamente garantita la rimozione immediata delle foto nelle quali è ritratto il minore, nonché l’inibizione alla diffusione futura di ulteriore materiale.
* Studio legale Bernardini de Pace