L'avvocato del cuore

Mantenimento: "Mia figlia vive col padre, devo versarle l'assegno?"

di Avv. Flaminia Rinaldi*

"Sono disoccupata e mia figlia si è trasferita dal padre, devo versarle l'assegno di mantenimento?", risponde l'Avvocato

Assegno di mantenimento, vademecum

“Genitore non collocatario disoccupato ma dotato di capacità lavorativa? Il giudice può obbligarlo a pagare comunque un assegno di mantenimento per il figlio di almeno 150 euro; ma anche prevedere che riceva dall’altro genitore – collocatario – un assegno di mantenimento per il figlio”, vademecum dell'Avvocato Flaminia Rinaldi.

“Caro avvocato, mia figlia Livia di 13 anni si è trasferita a vivere dal padre. Io, sebbene laureata, sono praticamente disoccupata e ho come unica proprietà la casa nella quale vivo. Sarò comunque costretta a versare al padre un assegno per il mantenimento di nostra figlia? In tal caso, quali spese si intenderanno comprese in quell’assegno?”

Cara signora, l’assegno di mantenimento dovrebbe essere uno strumento di “perequazione” (vale a dire di “pareggiamento”, “distribuzione più equa”) tra le posizioni dei genitori; non sempre, quindi, vi è la necessità di imporre al genitore non collocatario il pagamento di un assegno periodico per il figlio.

L’art. 337 ter del nostro codice civile afferma, infatti, che “il giudice stabilisce, OVE NECESSARIO, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando diversi parametri”: le esigenze del figlio, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza del figlio presso la mamma e il papà, le risorse economiche dei genitori, la valenza dei compiti di cura assunti dai genitori. Anche l’assegnazione della casa coniugale, se viene messa a disposizione (in tutto o in parte) dal genitore non collocatario, rappresenta una modalità di mantenimento che deve essere considerata nella determinazione del quantum dell’eventuale assegno perequativo.

Se, dunque, Lei e il padre di Sua figlia avete redditi equivalenti e Vi occupate di Vostra figlia seguendo un calendario di frequentazione più o meno paritetico, è ben probabile che il Tribunale non disponga a Suo carico alcun assegno perequativo. Ciascun genitore, infatti, provvederà direttamente al mantenimento di Livia nei giorni nei quali l’avrà con sé. Magari con la sola divisione delle spese straordinarie.

Se, diversamente, il padre di Sua figlia ha molte più risorse economiche di Lei, il Tribunale potrebbe addirittura obbligarlo a versarLe, benché non sia collocataria di Sua figlia, un assegno perequativo affinché Lei possa provvedere al mantenimento della Sua bambina tutte le volte nelle quali Livia starà con Lei. L’obiettivo, in presenza di grandi disparità economico reddituali tra i genitori, è infatti evitare che i figli debbano condurre tenori di vita diversissimi con l’uno e con l’altro, con possibile lesione del diritto alla bigenitorialità. Il figlio, infatti, potrebbe essere meno “incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore più forte”.

Lo stato di disoccupazione del genitore, invece, per rispondere alla Sua domanda, non è di per se condizione sufficiente a escludere il rischio di vedersi attribuito un assegno di mantenimento (soprattutto quando il genitore collocatario non ha abbastanza risorse per provvedere da solo e adeguatamente alle esigenze del figlio o, comunque sia, quando la frequentazione genitore figlio è fortemente limitata).

I tribunali di Roma e Milano hanno infatti chiarito che “la specifica natura dell’obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica”: quindi, in caso di genitore disoccupato ma dotato di capacità lavorativa, il Tribunale potrà arrivare a imporre un assegno di mantenimento di almeno euro 150 mensili.

Con l’assegno di mantenimento il genitore collocatario del figlio dovrà provvedere tendenzialmente, al pagamento di queste voci di spesa: abbigliamento, vitto, contributo per le spese abitative, materiale scolastico e di cancelleria, medicinali da banco e tutte quelle altre spese che rientrano nell’ordinarietà.

Secondo alcuni protocolli sulle spese (che tuttavia differiscono leggermente da Tribunale a Tribunale) anche la mensa scolastica e le spese della baby-sitter (se già presente prima della separazione) rientrano tra quelle comprese nell’assegno, se previsto. Diversamente anche le spese ordinarie – come spesso avviene per quelle straordinarie – dovranno essere suddivise tra i genitori.

*Studio Legale Bernardini de Pace