L'avvocato del cuore

Prende la pillola contraccettiva di nascosto: posso annullare il matrimonio?

di Avv. Daniela Caputo

“Gentile Avvocato, mi sono sposato con matrimonio concordatario lo scorso anno. Da circa sei mesi io e mia moglie stavamo provando ad avere dei figli. Fino a quando, pochi giorni fa, ho scoperto che, per tutto questo tempo, lei non ha mai smesso di prendere la pillola come metodo contraccettivo. Così mi ha confessato di non provare il minimo istinto materno, di non volere dei figli, ma che ha finto perché non voleva perdermi. Posso chiedere la nullità del matrimonio per questa ragione?”

Innanzitutto, è bene fare una netta distinzione tra chi ha celebrato il matrimonio in Comune e chi si è sposato in Chiesa, con il rito concordatario. I primi, infatti, per chiedere la “cancellazione” del matrimonio per una serie di vizi elencati dalla legge (es. dolo, violenza ecc.), dovranno necessariamente ed esclusivamente rivolgersi al Tribunale Civile Ordinario.

Nel caso, invece, di matrimonio concordatario, come il Suo, il vincolo può essere nullo o annullabile sia in presenza degli stessi vizi previsti per il matrimonio civile sia in caso di violazione delle regole del diritto canonico. Grazie alla recente riforma del processo canonico il ricorso alla giurisdizione ecclesiastica, al fine di ottenere la sentenza di nullità del matrimonio, è molto più semplice e celere.

Quando due persone decidono di sposarsi in Chiesa, devono manifestare apertamente la loro volontà di aderire ai principi religiosi quali, per esempio, l’indissolubilità del sacramento, il diritto ad avere dei figli, il dovere di fedeltà e quello di assistenza morale e materiale. Quando, invece, c’è difformità tra il consenso espresso da uno degli sposi durante la celebrazione del matrimonio e la propria volontà interiore, si verifica la cosiddetta simulazione del consenso.

In questo caso, il diritto canonico prevede la possibilità di annullare il matrimonio in quanto incompatibile con il modello di unione coniugale unico, valido ed esclusivo per la Chiesa Cattolica. La simulazione del consenso si ha anche quando uno dei nubendi escluda la prole dal matrimonio o in via perpetua (quando i figli, a esempio, sono considerati di ostacolo alle proprie ambizioni personali) o in via temporanea, ma condizionata da eventi futuri e incerti che potrebbero anche non verificarsi mai (a esempio il conseguimento di una determinata posizione economica).

Una volta ottenuta la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, per far sì che questa produca effetti civili in Italia, uno o entrambi i coniugi devono presentare alla Corte d’Appello la domanda di delibazione. La delibazione consiste nella declaratoria di validità della pronuncia religiosa che consente di annotare la sentenza nei registri dello stato civile e permette ai coniugi di riacquistare la libertà di stato. Di recente, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 1092 del 2014, Cass. ord. n. 32027 del 9 dicembre 2019 e Cass. Civ. n. 11633 del 16 giugno 2020) ha ribadito che la delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio è finalizzata a valutare la non contrarietà della decisione all’ordine pubblico, da intendersi come l’insieme di regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi che regolano gli istituti ai quali ci si riferisce.

Tra i principi dell’ordine pubblico, la giurisprudenza comprende il principio di buona fede e dell’affidamento del coniuge che incolpevolmente ha confidato sulla validità del vincolo coniugale. Spetterebbe, quindi, al Giudice della delibazione indagare sulla conoscenza o conoscibilità della simulazione da parte del coniuge. L’esclusione di avere dei figli, dunque, non impedisce il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quell’esclusione, anche se unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge già prima della celebrazione del matrimonio.

Quindi, nel Suo caso, caro Signore, potrà certamente ottenere sia la sentenza di nullità del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico sia la delibera in ambito civile, in quanto Sua moglie con l’inganno Le ha “imposto” rapporti protetti e Lei non è mai stato a conoscenza, fino a oggi, della volontà della Signora di non avere figli.

 

*Studio legale Bernardini de Pace