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Come si modifica la Costituzione? Cosa prevede l'articolo 138

Successivamente, avrà luogo la seconda deliberazione, la quale non può avvenire prima che sia decorso un termine di 3 mesi dalla prima deliberazione. Ecco perché il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento lungo, e tale periodo, non minore di 3 mesi, aggrava il procedimento stesso. Inoltre, nella seconda deliberazione sono vietati gli emendamenti[5]. Pertanto la seconda deliberazione sarà volta esclusivamente ad approvare oppure non approvare la riforma costituzionale: infatti, qualora non si raggiungano le maggioranze richieste, allora il procedimento di revisione costituzionale (o di emanazione della legge costituzionale) decade.

Tale seconda deliberazione, qualora si raggiungano le maggioranze richieste, può dar luogo a due ordini di conseguenze differenti.

Qualora la legge costituzionale sia approvata da ciascuna Camera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri di esse, allora il progetto di legge costituzionale si trasforma in legge costituzionale vera e propria e viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

Al contrario, qualora non si raggiunga la maggioranza qualifica dei 2/3, ma si raggiunge la maggioranza assoluta in seno ad entrambe le Camere, la legge viene comunque approvata ma non si tratterà di una approvazione definitiva: infatti, il testo approvato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entro 3 mesi dalla pubblicazione (quindi il procedimento si allunga ulteriormente) può essere richiesto un referendum costituzionale, in modo da sottoporre il testo ad approvazione popolare. In questo caso, toccherà al popolo decidere se approvare oppure opporsi all’entrata in vigore della legge costituzionale.

Il referendum costituzionale può essere chiesto, nelle more dei 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da 500.000 elettori, da 5 Consigli regionali oppure da 1/5 dei membri di una Camera. Qualora il referendum abbia esito positivo (e quindi il popolo approva la legge costituzionale) oppure qualora questo non venga richiesto, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore.

È da sottolineare come la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nell’ipotesi in cui la legge costituzionale venga approvata con la maggioranza assoluta delle Camere, è un’ipotesi di pubblicazione atipica: atipica poiché ordinariamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ha a seguito della promulgazione del Capo dello Stato (in tal caso, invece, la pubblicazione avviene prima della promulgazione) e a seguito della pubblicazione l’atto produce i propri effetti, entrando in vigore (in tal caso, invece, la legge costituzionale non produce i propri effetti).

Non può aversi una revisione tout-court della Costituzione, ma sussistono dei limiti previsti esplicitamente e ricavati implicitamente dal dettato costituzionale.


Art 138 Costituzione

Innanzitutto il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento costituito e non costituente: questo perché tale procedimento presuppone naturalmente l’esistenza di una Costituzione, e non è volto alla creazione di una nuova Carta costituzionale. Da ciò possiamo far derivare che la revisione costituzionale non può comportare la sostituzione integrale della Costituzione, in quanto non si ha esercizio del potere costituente. Questo rappresenta un primo limite implicito.

L’art. 139 Cost. stabilisce, invece, un limite esplicito: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. L’art. 139 Cost. è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 Cost., il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata inscindibile dal carattere democratico della Repubblica. Pertanto, il limite esplicito ex art. 139 Cost. si allarga anche a limite implicito, poiché comporta il fatto che – come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1146/1988 – anche i principi supremi[6] della Costituzione e i diritti fondamentali della persona, che rappresentano fondamento e declinazione della forma repubblicana – costituendo essenza della dei valori sui quali si fonda la Costituzione e il nostro ordinamento democratico –, non possono essere sottoposti a revisione costituzionale, almeno nel loro nucleo essenziale. Pertanto, i diritti inviolabili ex art. 2 Cost., e quelli previsti esplicitamente dagli artt. 13 ss. Cost. costituiscono limite implicito alla revisione costituzionale.

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