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Costume
Affido condiviso, "Sì alla parità tra ex. Introdurre i patti prematrimoniali"

"Vogliamo correggere alcuni punti fondamentali dell'attuale Legge 54/2006 sull'Affido condiviso che possano garantire pari dignità, diritti e doveri ai coniugi che decidono di separarsi, mettendo al centro sempre il benessere dei figli. Con il Ministro Fontana abbiamo condiviso riflessioni, considerazioni e proposte ed abbiamo chiesto di poterli presentare anche in Commissione Giustizia unitamente ad un altro progetto in essere sempre sulla modifica della Legge 54/2006 presentato da altri (la proposta di Simone Pillon, ndr). Riponiamo molta fiducia nel Ministro Fontana che abbiamo visto vicino e propositivo alle nostre istanze, con un grande augurio di poterle tradurre tutte in articoli di legge che non mortifichino e penalizzino più i genitori separati Italiani. Ce la faremo". Così Gianluigi Lussana, fondatore Mammepapaseparati Italia, commenta con Affaritaliani.it l'incontro avuto giovedì 6 settembre con il ministro Fontana sul tema dell'affido condiviso. Erano presenti anche l'avvocato Carlo Ioppoli, presidente nazionale A.n.f.i., l'avvocato Lorenzo Iacobbi, presidente nazionale Centro Studi Familia, Carlo Fiori, consigliere nazionale U.I.L.D.M., e l'onorevole Simona Bordonali.

Ecco i principi che, secondo Lussana, devono ispirare la riforma dell’attuale legge sull’affido condiviso. Da lunedì inizierà in Senato la discussione delle proposta dieta dal senatore leghista Simone Pillon: “Siamo d’accordo sui tempi paritetici tra padre e madre, sul mantenimento in forma diretta e sul principio della mediazione. Chiediamo però di introdurre anche la possibilità di stipulare patti prematrimoniali prima delle nozze”.

“I figli minori - spiega nei dettagli Lussana - hanno diritto nel proprio esclusivo interesse morale e materiale di mantenere rapporti temporali paritetici e continuativi con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilita’ e impegni, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale nonni fratelli e sorelle ai quali e’ data facolta’ di chiedere al giudice, con idoneo e separtato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori con essi".

Secondariamente, "in forma prioritaria, salvo accordi diversi tra le parti, ciascun genitore dovrebbe provvedere in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli. Il giudice potrebbe stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno mensile, con obbligo di rendicontazione periodica da parte del beneficiario al fine di realizzare il principio della proporzionalita’ tra i redditi considerati al netto delle tasse e degli oneri di qualunque natura assunti, nell interesse della famiglia, nel periodo antecedente alla separazione".

Come regolarsi invece di fronte alla volontà di cambio di residenza o di domicilio? "In presenza di figli minori - è la proposta di Lussana - ciascun genitore dovrebbe essere obbligato a comunicarlo all’altro con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di mancato consenso da parte dell’altro genitore, ovvero di consenso che, tuttavia, implica modifiche delle condizioni di affidamento, spettera’ al tribunale ordinario il compito di adottare la soluzione piu’ rispondente all’nteresse del minore ovvero omologare, a seguito di verifica, gli accordi di modifica concordati. Il trasferimento operato non osservando le prescrizioni di cui al comma precedente e’ da ritenersi invalido, con conseguente obbligo per il genitore inadempiente di fare immediato rientro con il minore, presso l’originaria residenza o domicilio".

Si chiede inoltre che venga "istituito presso ciascun ufficio anagrafe comunale il cosidetto registro per il diritto dei minori alla bigenitorialita’ al fine di favorire mantenere e sviluppare, attraverso lo strumento di una corretta e completa informazione, il rapporto genitoriale e la costante relazione del minore con entrambi i genitori. Per effetto dell’iscrizione il minore risultera’ domiciliato presso le residenza di entrambi i genitori alle quali verrano trasmesse tutte le comunicazioni pervenute da parte di istituzioni ed enti, inerenti alla vita dei minori”.

Importante l’aspetto della mediazione: "All’udienza di comparizione il presidente dovrebbe sentire i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, invitando gli stessi ad esprimere il tentativo di conciliazione presso un centro di mediazione familiare autorizzato, pubblico o privato, o presso un professionista abilitato reperibile nella provincia in cui ha sede il tribunale competente a decidere sul ricorso per separazione, concedendo in tale caso termini alle parti".

Infine, importante è, secondo Lussana, l’introduzione dei patti prematrimoniali: “Bisogna riconoscere legalmente ai futuri coniugi la facolta’ di definire nei minimi dettagli i loro rapporti patrimoniali, prima di stipulare il matrimonio civile o religioso, nell’ottica di un eventuale separazione o di un eventuale divorzio . si evitera’ in questo modo che la trattativa sia rinviata quando il matrimonio entra in crisi, con conseguente, spesso, poca lucidita’ calma e lungimiranza da parte dei coniugi penalizzando anche la serenita’ dei propri figli . Questo punto presente in molti paesi europei e’ da ristenersi inderogabile" .

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    affido condivisofigli genitori separatiaffido condiviso riformapatti prematrimoniali





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