Cronache

Decreto Caivano: tanto fumo e niente arrosto. L'analisi del provvedimento

Di Jacopo Epifani

Conseguenze concrete? Prevedibilmente prossime allo zero

Se lo vorranno, comunque, i tribunali avranno a disposizione gli strumenti per lasciare aperto, delle porte del carcere, poco più che uno spiffero, appena più ampio di quanto fosse il precedente.  Da un lato, infatti, la custodia in carcere non diventa l’unica misura cautelare possibile per questo tipo di reati ma soltanto una delle opzioni, la più estrema, restando sempre possibile (anzi, caldeggiato dalla legge) il ricorso alle diverse misure meno afflittive (prescrizioni di studio o lavoro, permanenza in casa e collocamento in comunità), già precedentemente ordinabili.

Dall’altro lato, per il codice di procedura penale, il giudice non può applicare misure custodiali (custodia in carcere, permanenza in casa e collocamento in comunità) nel caso in cui preveda di concedere all’imputato la sospensione condizionale della pena, che per i minori è accessibile nel caso di condanna a pena pari o inferiore ai tre anni di reclusione. Lo stesso giudice, poi, nell’irrogare – e nel prevedere – la pena dovrebbe partire sempre dal cosiddetto medio edittale (cioè il valore medio tra la pena minima e la massima indicate dalla legge) e, nel caso in cui prevedesse una pena superiore al medio edittale, sarebbe tenuto a indicarne espressamente le ragioni: cosa che raramente i giudici fanno. Per i minori, il medio edittale per le ipotesi base di ricettazione è esattamente tre anni, mentre è ancora inferiore per le ipotesi di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. Solo il tempo e i giudici, insomma, potranno chiarire la portata della novità più discussa introdotta dal decreto Caivano.

Avviso orale e divieto di utilizzo di dispositivi informatici per i minorenni

Estesa la possibilità di emettere l’avviso orale anche nei confronti dei minorenni, la misura che si annuncia maggiormente innovativa è la possibilità che l’Autorità giudiziaria, su proposta del Questore, disponga il divieto di utilizzare dispositivi informatici (e quindi anche i telefoni cellulari) nei confronti dei minori destinatari dell’avviso orale, se ha motivo di ritenere che essi abbiano utilizzato tali dispositivi per divulgare o realizzare le condotte che hanno determinato l’emissione dell’avviso. Da escludere un’applicazione diffusa per le ipotesi di traffici delittuosi e reati che portano profitti economici, la misura potrebbe avere ampia applicazione per i reati (come, ad esempio, le lesioni o le percosse) che offendono l’integrità fisica di altri minorenni. Nulla sembra essere stato previsto, però, nel caso in cui le condotte aggressive siano indirizzate nei confronti di soggetti (anche appena) maggiorenni.