Cronache
Decreto Caivano: tanto fumo e niente arrosto. L'analisi del provvedimento
Conseguenze concrete? Prevedibilmente prossime allo zero
Ammonimento per i giovani tra i dodici e i quattordici anni, sanzioni per i genitori
A fianco alla possibilità di disporre l’ammonimento anche agli infraquattordicenni (ultradodicenni) che abbiano commesso reati per i quali è prevista una pena superiore ai cinque anni, il decreto legge introduce anche una sanzione amministrativa tra i 200 e i 1.000 euro per i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sui minori destinatari di un ammonimento, «salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso».
Se il testo della nuova disposizione sanzionatoria è quello comunicato alla stampa giovedì, il destino di questa novità normativa non è scontato perché essa contiene un’inversione dell’onere della prova contrastante con la presunzione d’innocenza dell’accusato.
Sarebbe quest’ultimo, infatti, presunto colpevole, a dover dimostrare la propria innocenza portando in giudizio prove della sua estraneità al fatto (anche in assenza di prove a suo carico) e non, com’è nel processo penale, l’organo di accusa a doverne superare con prove certe la presunzione d’innocenza. Vero: quella prevista dal Governo è una sanzione amministrativa e non penale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha però stabilito da tempo che per distinguere tra sanzioni penali e non penali non basta leggere la qualifica formale che della sanzione ha fornito il legislatore, ma è necessario analizzarne il contenuto concreto.
Se la sanzione “formalmente” amministrativa è, per il proprio contenuto afflittivo, sostanzialmente penale, allora dovranno applicarsi tutte le garanzie del processo penale previste dall’art. 6 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, ivi comprese quelle al giusto processo e alla presunzione d’innocenza. Se la CEDU, o la Corte costituzionale, ritenessero sostanzialmente penale la sanzione a carico del genitore del figlio destinatario di un ammonimento, l’attribuzione allo stesso dell’onere della prova d’innocenza prevista dal decreto potrebbe valere all’Italia condanne internazionali oppure, alla disposizione stessa, l’annullamento da parte della Consulta.
Dunque, laddove il contenuto di questa disposizione fosse confermato anche nella versione finale del decreto legge e nella legge di conversione, del suo domani non vi sarebbe certezza. O il Governo ha deciso di contenere la portata della sanzione proprio per evitare che le corti superiori o sovranazionali la giudichino sostanzialmente penale (ma non si tratterebbe comunque di un elemento risolutivo), oppure si tratterebbe di uno scivolone piuttosto grave soprattutto per una maggioranza “garantista”.