Ici, la Corte Ue condanna l'Italia: "Recuperi soldi non versati dalla Chiesa"
Chiesa e Ici, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato le precedenti decisioni che avevano sancito "l'impossibilità di recupero"
Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo hanno deciso i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano stabilito "l'impossibilita' di recupero dell'aiuto". "La Corte Ue - si legge - annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'Ici e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione". Il ricorso accolto dalla Corte Ue sull'Ici e' stato promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016 che in primo grado aveva ritenuto legittima la decisione di non recupero della Commissione nei confronti di tutti gli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi). Respinto invece ricorso sull'Imu.
La Corte ricorda che "l'adozione dell'ordine di recupero di un aiuto illegale e' la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalita'. E' pur vero che la Commissione non puo' imporre il recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come quello secondo cui 'ad impossibilia nemo tenetur' (nessuno e' tenuto all'impossibile)". Tuttavia, la Corte sottolinea che "un recupero di aiuti illegali puo' essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l'esistenza delle difficolta' addotte dallo Stato membro interessato e, dall'altro, l'assenza di modalita' alternative di recupero".
Nel caso di specie, quindi, la Commissione "non poteva riscontrare l'impossibilita' assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalita' alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti. In mancanza di un'analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l'impossibilita' assoluta di recupero dell'Ici". La Corte ritiene, inoltre, che il Tribunale "non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l'esenzione dall'Imu, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attivita' economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attivita' svolte nei locali in questione siano attivita' economiche".
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