Il Tar: al cliente moroso si può staccare l'acqua - Affaritaliani.it

Cronache

Il Tar: al cliente moroso si può staccare l'acqua

Il sindaco di un Comune non puo' impedire al gestore del servizio idrico di interrompere la fornitura di acqua nei confronti di utenti morosi. E' quanto ha stabilito il Tar del Lazio (sezione distaccata di Latina), accogliendo i ricorsi di Acea Ato 5 che chiedeva l'annullamento di alcune ordinanze emesse dai sindaci dei Comuni di Torrice, Alatri e Cassino. I sindaci avevano ingiunto alla societa' di ripristinare l'erogazione dell'acqua a utenti che, nonostante solleciti e preavvisi, avevano mantenuto una situazione di "grave morosita'". Il giudice amministrativo ha annullato queste ordinanze sindacali.

"Il sindaco - si legge in una delle sentenze emesse dal Tar - non puo' intervenire a vietare al gestore del servizio idrico l'interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi perche' in questo caso si realizza uno sviamento di potere che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e cio' a prescindere dall'imputabilita' di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale". Dunque, "all'Autorita' comunale - conclude il giudice amministrativo - non puo' essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del SII (servizio idrico integrato, ndr) ed il destinatario della fornitura idrica ed in ordine al suo sviluppo contrattuale".