Cronache
La colpa della vittima non vale da sola a escludere responsabilità del custode
La Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. discende dall’accertamento del solo rapporto causale tra cosa e danno
Responsabilità del custode, la Cassazione: "La sola condotta colposa della vittima non la esclude"
Per escluderla occorre che intervenga la prova della sussistenza di un elemento esterno (fatto naturale, fatto di un terzo o fatto del danneggiato) che sia valso elidere il rapporto causale tra cosa e danno e tale da porsi come unica fonte del danno. Detta prova, allora, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile e non prevenibile. E tale può dirsi quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nello specifico caso della caduta in una buca stradale, non si può sostenere che la caduta sia imprevedibile (potendo la sconnessione del fondo stradale determinare la caduta del passante) e nemmeno imprevenibile (in quanto il dislivello può essere rimosso o, almeno, segnalato da chi è custode del luogo in cui il fatto si è verificato). In sostanza, il mero comportamento colposo della vittima non vale come caso fortuito se non connotato da non prevedibilità e da non prevenibilità, potendo al più rilevare ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, primo comma, c.c., oppure al suo azzeramento ex art. 1227, secondo comma, c.c., a seconda del grado di gravità della condotta del danneggiato e del mancato uso di quella diligenza che lo avrebbe potuto evitare. Compete al custode fornire la prova dell’esistenza del caso fortuito. Ed è onere del giudice del merito verificare che essa sia stata data. Ma questi non può astenersi dal compiere detta verifica, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.