Cronache
Migranti, ecco perché il Tar ha sospeso l'ordinanza di Musumeci
Per il Tribunale si rileva una grave carenza istruttoria e la mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze
Migranti, ecco perché il Tar ha sospeso l'ordinanza di Musumeci
Di Santo Fabiano
Il TAR Palermo, con il decreto 842 del 27 agosto ha sospeso l’esecutività del decreto adottato dal Presidente della Regione siciliana che aveva disposto, tra l’altro che “Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.
Nel provvedimento del TAR si afferma che le misure disposte con l’ordinanza regionale sia per il brevissimo termine assegnato per l’esecuzione, sia per la natura e la complessità delle attività richieste, nonché, per la mancata previsione di specifiche e adeguate misure organizzative e di coordinamento, potrebbero ingenerare difficoltà di coordinamento e creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero dovuto invece scongiurare.
Si fa riferimento, in particolar modo all’evidente difficoltà di organizzare nei ristretti tempi indicati l’attività di sgombero, in condizioni di sicurezza, di un consistente numero di migranti ospitati in diverse strutture situate nell’intero territorio della Regione siciliana e il loro trasferimento sul territorio nazionale, in modo tale da contenere l’ulteriore trasmissione del virus sia tra di loro che nella popolazione locale e, infine, nei confronti degli stessi operatori chiamati all’attuazione concreta delle misure di cui trattasi; Il Tribunale rileva inoltre la carenza di presupposti in quanto la disciplina emergenziale vigente prevede l’adozione dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è rimessa alla responsabilità delle regioni esclusivamente l’adozione di eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, che si rendano necessarie e siano giustificate da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario a
livello locale.
Ma il Tar rileva inoltre una grave carenza istruttoria e la mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze. In particolar modo nell’ordinanza non sarebbe esplicitato il nesso di collegamento tra l’aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale e il fenomeno migratorio. Tale collegamento, a giudizio del TAR, appare meramente enunciato e non sorretto da un’adeguata e rigorosa istruttoria.