Cronache

Omicidio stradale, revoca patente solo per alcool e droga

La Corte Costituzionale ritiene legittime le norme più severe inserite nella riforma sul Codice della strada del 2016

Omicidio stradale: la Consulta ritiene legittime le pene piu' severe inserite nella legge sull’omicidio stradale del 2016

Sono legittime le pene severe previste dalla legge sull'omicidio stradale. Lo ha sancito la Corte costituzionale: la riforma del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato, spiega Palazzo della Consulta, il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della "responsabilita' non esclusiva" dell'imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla meta') rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  

 

Dichiarata l’illegittimità dell’articolo 222 del Codice della strada che impone il ritiro automatico della patente dopo condanna per omicidio o lesioni stradali

La Corte costituzionale ha anche sancito la revoca automatica della patente esclusivamente nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, pronunciandosi sulla legge in materia di omicidio stradale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 222 del Codice della strada: la norma prevedeva l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, mentre i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimita' della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe ma, nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la sanzione, meno grave, della sospensione della patente.

 

La decisione della Corte e' arrivata dopo l'udienza pubblica svolta ieri a Palazzo della Consulta: le questioni di legittimita' erano state sollevate dal gup di Roma e dai tribunali di Torino e Forli'. In particolare, il giudice torinese e quello della Capitale avevano mosso rilievi al divieto di bilanciare le aggravanti - quali quella della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti - con eventuali attenuanti, nei casi di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi. Anche l'avvocato dello Stato Carlo Sica, durante l'udienza di ieri si era espresso per la legittimita' della 'linea dura' stabilita dal legislatore nel 2016 con l'articolo 590 quater del codice penale nel punto in cui prevede, in tali casi, "il divieto di prevalenza e di equivalenza" delle attenuanti sulle aggravanti.  La sentenza della Corte, con le motivazioni, sara' depositata nelle prossime settimane. Nella stessa sentenza verra' spiegato anche perche' i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimita' della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe. Sull'automatismo della revoca della patente, le questioni di legittimita' erano state sollevate dai tribunali di Torino e Forli'.