Papa Francesco, la verità dietro il cardinale Becciu. L'esperto: "Voterà al Conclave, ecco perché" - Affaritaliani.it

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Papa Francesco, la verità dietro il cardinale Becciu. L'esperto: "Voterà al Conclave, ecco perché"

Saranno i confratelli, le altre eminenze che stanno arrivando a Roma in questi giorni, a sciogliere il nodo della partecipazione di Becciu

Di Antonino D’Anna

Papa Francesco, la verità dietro il cardinale Becciu

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu può votare in Conclave: non c’è un atto ufficiale che gli abbia tolto il cardinalato e, in particolare, c’è solo la comunicazione apparsa sul Bollettino della Sala Stampa vaticana nel 2020 che non ha alcun valore.

E siccome Papa Francesco, prima della sua morte, non ha preso provvedimenti definitivi contro Becciu (che anzi è stato da lui ammesso ai Concistori, alle riunioni cioè in cui il Papa crea nuovi cardinali o discute con loro i problemi della Chiesa), saranno i confratelli, le altre eminenze che stanno arrivando a Roma in questi giorni, a sciogliere il nodo della partecipazione di Becciu.

Parola del professor Paolo Cavana, docente di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza Economia Politica e Lingue moderne presso l’Università Lumsa in Roma, che parla con Affari del caso riguardante il porporato sardo, finito al centro dei dubbi (giuridici e non) connessi alla condanna in primo grado per peculato a 5 anni e 6 mesi. Ecco che cosa ci ha detto:

Becciu potrebbe essere ammesso a votare in Conclave o è stato “scardinalato”, ci passi il termine, da Papa Francesco?

Allo stato degli atti, non risulta un atto ufficiale di Papa Francesco con il quale questi abbia revocato la nomina cardinalizia ad Angelo Becciu, ma solo una comunicazione, comparsa sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 24 settembre 2020, che recita: «Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu».

Ora, premesso che tale comunicazione non ha valore giuridico in sé stesso, né l’atto di rinuncia è mai stato redatto per iscritto né l’accettazione del Papa è mai stata notificata con un suo documento, si deve notare che tale comunicazione conferma il titolo di Cardinale ad Angelo Becciu e riferisce di una “rinuncia” dello stesso, atto volontario, ai “diritti connessi al Cardinalato”, espressione molto generica nella quale sono da comprendere innanzitutto i suoi diritti economici e di sede. La conferma del titolo sembra però attestare la sua perdurante appartenenza al Collegio cardinalizio, che si evince anche dalla successiva ammissione, disposta dallo stesso Papa Francesco, del Card. Becciu ai Concistori (assemblee di cardinali) e a solenni celebrazioni liturgiche presiedute dal pontefice.

Se ne può desumere che la rinuncia ai diritti connessi al cardinalato, oggetto di tale comunicazione, vale tutt’al più per i diritti o prerogative individuali, non per quelli connessi alla sua qualità di membro del Collegio cardinalizio, diversamente non avrebbe senso avergli confermato il titolo cardinalizio. E il principale compito del Collegio cardinalizio, non mero diritto dei singoli Cardinali ma del Collegio nella sua interezza, è l’elezione del Pontefice, oltre al governo della Chiesa universale sede vacante.

Perché è stato condannato in primo grado? E in ogni caso in Vaticano non esiste la presunzione d’innocenza?

Come noto il Card. Becciu è stato dichiarato colpevole con sentenza di primo grado del Tribunale vaticano dei reati di peculato continuato e di truffa aggravata, insieme ad altri imputati, commessi con fondi della Segreteria di Stato, e pertanto condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Senza entrare nel merito della causa, molto controversa sia sul piano processuale che del suo esito, mi limito ad osservare che tali pene sono sospese fino al termine del giudizio (appello e cassazione: il Card. Becciu attualmente non è recluso), infatti anche nell’ordinamento vaticano vige il principio della presunzione di innocenza. In ogni caso la pena dell’interdizione dai pubblici uffici decorre, secondo la legge vaticana, solo “dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” (art. 41, co. 1, codice penale vaticano) e attualmente è invece pendente l’appello. Inoltre, nella misura in cui l’interdizione dai pubblici uffici è stata comminata nella stessa sentenza anche ad altri imputati laici, sempre come effetto della condanna a reati di natura finanziaria, è da ritenersi che essa debba essere circoscritta ad uffici di natura temporale (cfr. art. 20, cod. pen. vat.) e non può certo ritenersi estesa a quelli di natura spirituale e sacramentale derivanti dalla partecipazione del Cardinale al Collegio cardinalizio, sui quali il Tribunale vaticano, composta da laici e con giurisdizione su reati di natura secolare, non ha alcun potere.

In base al diritto canonico i Cardinali sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del Pontefice (can. 1405, § 1, n. 2), che tuttavia aveva specificamente autorizzato il Tribunale vaticano a procedere a giudizio nei confronti del Card. Becciu per i reati di natura finanziaria imputati a suo carico e per l’applicazione delle sole pene previste dai Codici penale e di procedura penale vaticani, che non contemplano certo la revoca della sua qualità di membro del Collegio cardinalizio. Del resto durante l’intero corso del processo e nella stessa sentenza di condanna Angelo Becciu è sempre stato nominato con il titolo di “Cardinale”, ovvero di membro del Collegio cardinalizio.

Sarebbe un grave precedente se una sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano avesse forza di precludere ad un Cardinale l’esercizio dei suoi diritti come membro del Collegio cardinalizio, che è un organo costituzionale della Chiesa universale, non dello Stato vaticano: ne risulterebbe, tra l’altro, che l’ordinamento vaticano sarebbe meno garantista nei confronti dei Cardinali di quanto lo sia l’Italia, tenuta in base al Trattato lateranense a garantire “durante la vacanza della Sede Pontificia (…) il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi” (art. 21, co. 2, Tratt. lat.).

Da ultimo, va ricordato che Giovanni Paolo II, nella costituzione apostolica Universi Dominici gregis che tuttora regola il Conclave, ha confermato la disposizione, risalente nei secoli, per la quale nessun cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva sia passiva per nessun motivo o pretesto (n. 35). La ragione sottesa a questa disposizione consiste nella volontà di evitare possibili occasioni di divisioni e discordie in un momento così delicato nella vita della Chiesa, preservando lo ius eligendi dei cardinali e prevenendo così ogni motivo di contestazione circa la validità dell’elezione del nuovo pontefice.

Come si viene rimossi dal cardinalato e perché?

La nomina o scelta dei Cardinali avviene liberamente da parte del Pontefice con proprio decreto e, se non sono già vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale, divenendo quindi anche membri del Collegio episcopale (can. 351, Cod. dir. can.). Nulla è previsto circa la rimozione o revoca del cardinalato. Il diritto canonico si limita a prevedere la presentazione della rinuncia dei Cardinali al proprio ufficio nella Curia Romana o nello Stato vaticano al compimento del 75° anno di età (can. 354, c.i.c.) e al compimento dell’80° anno sono esclusi dalla partecipazione al Conclave per l’elezione del Pontefice.

Tuttavia, poiché i Cardinali devono essere presbiteri (can. 351, c.i.c.), si deve presumere che la perdita dello stato clericale determini altresì quella del cardinalato. Inoltre valgono per i Cardinali, in quanto anche Vescovi, le norme che valgono per quest’ultimi.

Il fatto è che il Collegio cardinalizio, se pure non sia più ritenuto un organismo di diritto divino ma di diritto umano, è però un fondamentale organo costituzionale della Chiesa in quanto provvede all’elezione del Pontefice e al governo della Chiesa sede vacante. Al Pontefice regnante è riservato il rinnovo del Collegio cardinalizio, e quindi la sua attuale composizione, mediante la nomina di nuovi Cardinali, mentre quelli già membri del Collegio restano tali, come segno di continuità nel governo della Chiesa universale da un pontificato all’altro, salva la potestà suprema del Pontefice.

Pensiamo all’elezione: le norme volute nel 2013 da Benedetto XVI chiedono un quorum fisso dei 2/3: non si rischia di bloccare il Conclave?

Vale sempre il quorum dei 2/3 ma, con una modifica introdotta da Benedetto XVI nel 2007, dopo una lunga serie di scrutini andati a vuoto è previsto che si proceda ad una sorta di ballottaggio solo tra i due Cardinali che hanno ricevuto più voti nell’ultimo scrutinio, risultando eletto quello che riceverà i 2/3 dei voti (cost. ap. Universi Dominici Gregis, n. 75).

Quali modifiche normative potranno evitare in futuro nuovi Casi Becciu?

Sulla base di quanto sopra, a mio parere non occorrono modifiche normative. Il Pontefice potrà sempre intervenire in singoli casi in forza della sua suprema potestà di giurisdizione. Tuttavia, anche Papa Francesco, non intervenendo direttamente sul caso Becciu, sembra aver lasciato ogni decisione in merito alla sua partecipazione al Conclave allo stesso Collegio cardinalizio.

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