Cronache
Reato di tortura, ok del Senato. Sinistra Italiana: "Testo inaccettabile"
Via libera del Senato al ddl che introduce il reato di tortura. Ma infuriano le polemiche. Sinistra Italiana: "Testo inaccettabile"
Tortura: ok Senato con 195 si', ddl va ad esame Camera
Ok del Senato al ddl che introduce il reato di tortura nell'ordinamento. Il provvedimento e' alla terza lettura. I si' sono stati 195 , 8 i no, 34 gli astenuti. Il provvedimento torna all'esame della Camera. Sinistra italiana si e' astenuta, lo ha annunciato in Aula Corradino Mineo sottolineando che il testo e' frutto di un "accordo al ribasso".
Tortura, Mineo: "Sinistra italiana si astiene. Testo inaccettabile"
Sinistra italiana si astiene nella votazione del ddl per l'introduzione del reato di Tortura nell'ordinamento penale italiano. Più che un annuncio è stata una denuncia quella espressa dal senatore Si, Corradino Mineo in sede di dichiarazione di voto nell'aula sul ddl. "Noi siamo sempre stati fautori, sostenitori dell'introduzione del reato di Tortura come fattispecie a sè stante - ha spiegato il senatore - ma questo testo è un compromesso talmente al ribasso da risultatre inaccettabile. Oggi Prodi dice che è meglio succhiare l'osso che ricevere il bastone. Noi non possiamo essere d'accordo. Abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di dire la verità al Paese. Questo testo è inaccettabile perchè segna la totale inapplicabilità della legge. Nessun tribunale potrà delineare con questa legge un reato di Tortura. Sarebbe stato molto meglio tenerci il testo approvato dalla Camera"
DDL TORTURA, COSA PREVEDE E COME È CAMBIATO IL TESTO USCITO DAL SENATO
Il testo uscito dall'aula di Palazzo Madama esce molto cambiato rispetto alla formulazione approvata oltre un anno fa da Montecitorio. Quello di Tortura resta un reato di tipo comune. L'aula ha cancellato dalla fattispecie il termine "reiterare" ma ha introdotto una punibilità "se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". La pena prevista varia da 4 a 10 anni. Confermate gli aumenti di pena - fino all'ergastolo - per lesioni gravi, gravissime, morte involontaria e volontaria. Molto cambiata l'aggravante prevista per i pubblici ufficiali, dove è stata introdotta una scriminante nel caso in cui le "sofferenze" provocate da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio siano "risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti". Cambiata anche l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere Tortura, per cui l'istigazione dovrà avvenire "in modo concretamente idoneo". Molto cambiato il comma sul divieto di espulsione in Paesi che praticano Tortura. Il testo uscito dalla Camera prevedeva un divieto largo (nel caso in cui la persona respinta o espulsa corresse il rischio "di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di Tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla Tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani"). Il testo uscito dal Senato prevede un divieto semplice di respingimento o espulsione in uno Stato che pratica Tortura.
Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento:
IL NUOVO ARTICOLO 613-BIS
Il nuovo articolo 613-bis del codice penale prevede che "chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".
AGGRAVANTE FORZE DELL'ORDINE
Il secondo comma del reato di tortura prevede una aggravante nel caso in cui i fatti siano "commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni".
NON PUNIBILITÀ SE AGENTE AGISCE CON LEGITTIMITÀ
Non ci sarà reato se "sofferenze" provocate da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio sono "risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti".
PENE AUMENTATE CON LESIONI PERSONALI O MORTE
Se dalla commissione del reato deriva una lesione personale le pene sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. In caso di morte quale conseguenza non voluta è prevista una pena di trenta anni di reclusione. Se la morte è provocata volontariamente scatta l'ergastolo.
ISTIGAZIONE PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo "concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
INVALIDITÀ INFORMAZIONI OTTENURE CON TORTURA
Le dichiarazioni o le informazioni ottenute attraverso tortura non sono comunque utilizzabili come prove.
DIVIETO DI ESPULSIONE IN PAESI CHE PRATICANO TORTURA
Vietato il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi - si legge - si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani".
NO IMMUNITÀ ED ESTRADIZIONI A CONDANNATI PER TORTURA
Non potrà essere riconosciuta "alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale". Prevista anche l'estradizione del cittadino straniero condannato in altri Stati per il reato di tortura.