Cronache

Diritto fallimentare: insolvenza e tutele per chi compra casa. Ecco la riforma

Ecco come funziona punto per punto la legge sul diritto fallimentare approvata dalla Camera

L'Aula della Camera ha approvato, con 276 voti a favore, il ddl delega al governo sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Nella riforma del diritto fallimentare tutele per chi compra casa

Approda nell'Aula della Camera la riforma del diritto fallimentare, con una norma che mira a proteggere i cittadini che intendono acquistare una casa in costruzione. Nella 'delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza', infatti, l'articolo 11 bis prevede che i costruttori, che gia' per legge devono presentarla, depositino la fideiussione da un notaio per garantire chi compra casa 'sulla carta' sin dal primo momento ed evitare che, in caso di fallimento dell'impresario, la tutela arrivi quando orami e' troppo tardi. "In un momento di crisi cosi' forte la priorita' sono le parti piu' deboli. Non e' una norma contro qualcuno perche' la legge gia' esiste", ma previene eventuali rischi spiega il sottosegretario Gennaro Migliore che aggiunge: "Cosi' si abbassa anche il contenzioso" davanti ai tribunali, a fronte di fallimenti ed eventuali truffe a carico dei cittadini.

Ecco come funziona il diritto fallimentare

Meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili, ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori, sostituzione del termine 'fallimento' con l'espressione 'liquidazione giudiziale'. Via libera della Camera al ddl che fissa principi e criteri direttivi e delega al governo la riforma delle procedure concorsuali. Una riforma ampia della crisi di impresa e dell'insolvenza che riscrive radicalmente la legge fallimentare del 1942. Il testo ora andra' al Senato. Ecco, in sintesi, le principali novita'.

- NIENTE FALLIMENTO MA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. La procedura di liquidazione giudiziale sostituisce l'attuale disciplina del fallimento. Dominus sara' il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accedera' piu' facilmente alle banche dati della Pa, potra' promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sara' affidata a lui (anziche' al giudice delegato, cui si puo' eventualmente proporre opposizione) la fase di riparto dell'attivo tra i creditori. Ci sara' pero' una stretta sulle incompatibilita'. La procedura di liquidazione viene potenziata escludendo l'operativita' di esecuzioni speciali e di privilegi processuali e limitando la possibilita' di azioni di inefficacia e revocatorie. Infine, accertamento del passivo improntato a criteri di snellezza e concentrazione; massima trasparenza ed efficienza quanto alla liquidazione dell'attivo; misure acceleratorie per la rapida chiusura della procedura.

- ALLERTA PER PREVENIRE LA CRISI. Per anticipare l'emersione della crisi d'impresa e facilitare una composizione assistita, viene introdotta una fase preventiva di allerta che puo' essere attivata direttamente dal debitore o d'ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sara' assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avra' 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura e' d'ufficio, il giudice convochera' immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affidera' a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L'esito negativo della fase di allerta e' pubblicato nel registro delle imprese. L'imprenditore che attiva tempestivamente l'allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godra' di misure premiali (non punibilita' dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale e' di speciale tenuita', attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali). Dalla procedura d'allerta sono escluse le societa' quotate in borsa e le grandi imprese.

- REGOLE PROCESSUALI SEMPLIFICATE. In caso di sbocco giudiziario, si adotta un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza: dopo una prima fase comune, la procedura potra', secondo i diversi casi, evolvere verso soluzioni conservative o liquidatorie. Nel trattare le proposte, priorita' viene comunque data a quelle che assicurano la continuita' aziendale, purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Quanto al tribunale competente, il giudice sara' individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d'appello.

- INCENTIVI A RISTRUTTURAZIONE DEBITI. Il limite del 60 per cento dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovra' essere eliminato o quantomeno ridotto. L'abbassamento della soglia implica pero' l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco procedure esecutive). Piu' in generale, si punta a incentivare tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, estendendo per esempio le convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

- CONCORDATO DI NATURA LIQUIDATORIA. Il concordato preventivo viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuita', anche il concordato che mira alla liquidazione dell'azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari. Nel caso di concordato in continuita', il piano potra' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di durata anche superiore all'anno. L'adunanza dei creditori viene eliminata ricorrendo a modalita' telematiche e le maggioranze saranno calcolate 'per teste' quando titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto sia un solo creditore. Al concordato preventivo delle societa', infine, si applichera' una disciplina specifica.

- INSOLVENZA GRUPPO DI IMPRESE. Viene prefigurata una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle societa' del gruppo e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti. In pratica, se piu' imprese del gruppo si trovano in crisi, sara' possibile presentare una sola domanda per l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l' ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. Il ricorso unitario non esclude pero' l'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa. In sede di rimborso i finanziamenti all'impresa in crisi che giungono da altre societa' del gruppo saranno posposti di grado.

- NORME SALVA-FAMIGLIE PIU' AMPIE. Si riordina la disciplina del sovraindebitamento comprendendo nella procedura di composizione anche i soci illimitatamente responsabili e assicurando una gestione coordinata delle procedure riguardanti piu' familiari. Andranno poi disciplinate soluzioni che consentano la prosecuzione dell'attivita' svolta dal debitore o la sua eventuale liquidazione, anche ad istanza del debitore. La vendita dei beni e' pero' obbligatoria per il debitore-consumatore se la crisi deriva da malafede, frode o colpa grave ed e' altresi' esclusa l'esdebitazione (la liberazione dei debiti). Il debitore meritevole, solo per una volta e con l'obbligo di pagare se entro 4 anni sopravvengono utilita', puo' invece accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di soddisfare i creditori. Nelle insolvenze di minor portata, salvo opposizione dei creditori, varra' l'esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice).