Economia
Balneari, la Corte Ue striglia ancora l'Italia: bocciato il rinnovo automatico
La Corte Ue: "Le norme devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente"
Conformemente a tale legge, il Comune di Ginosa ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Agcm) ha notificato a detto comune un parere motivato, ricordandogli l’obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate.
Poiché il Comune di Ginosa non si è adeguato al suo parere, l’Agcm ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con un ricorso diretto all’annullamento della delibera comunale. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dubita del carattere auto-esecutivo della direttiva e dell’effetto di esclusione delle norme nazionali difformi.
Inoltre, il giudice dissente dall’orientamento del Consiglio di Stato italiano secondo cui la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione. Da ciò il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia deduce che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità e non già a maggioranza dei voti del Consiglio.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sottopone, di conseguenza, alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali dirette a verificare l’ambito di applicazione, la validità, la natura e gli effetti dell’applicazione della direttiva. Questioni che hanno dato luogo alla sentenza odierna.