Call center, stanziati 11 milioni per i lavoratori licenziati - Affaritaliani.it

Economia

Call center, stanziati 11 milioni per i lavoratori licenziati

Di Piero Righetti

Con decreto n 22763 del 12 novembre u.s. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha stanziato per il biennio 2015-2016 quasi 11 milioni di euro in favore dei dipendenti del settore dei call Center sospesi dal lavoro.

Questo decreto – secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.148/2015, all'articolo 44 comma 7 - si applica alle aziende non rientranti nelle norme sul trattamento straordinario di integrazione salariale.

Attenzione però: il beneficio in parola, il cui importo mensile è pari a quello massimo previsto per la CIGS ed è quindi per il corrente anno di € 1167,91, può scattare soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

•l'azienda: a) deve avere un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente la domanda di concessione; b) deve avere unità produttive situate in più regioni o province autonome; c) deve avere attuato entro il 31 dicembre 2013 le specifiche misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dalla legge n. 296/2006;

•la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere determinata da una crisi aziendale, con esclusione, dal 1° gennaio del prossimo anno, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'intera azienda o di un suo ramo;

•vi hanno diritto tutti i dipendenti compresi gli apprendisti, con esclusione però dei dirigenti e dei lavoranti a domicilio.

L'indennità in parola può essere concessa per periodi non superiori a 12 mesi e richiede la sottoscrizione preventiva di uno specifico accordo tra l'azienda e i sindacati “siglato in ambito ministeriale”, come precisato dall'articolo 3 del decreto 22763.

Le aziende che chiedono la concessione per i propri dipendenti di questo trattamento sostitutivo di quello CIGS devono versare all'Inps un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai singoli lavoratori per le ore di lavoro non effettuate.

Una cosa molto importante per questi lavoratori è il fatto che per tutto il periodo durante il quale percepiscono la prestazione hanno diritto anche al riconoscimento di una contribuzione figurativa, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, sia anticipata che di vecchiaia.

Le somme complessive utilizzabili per la concessione di questo trattamento sostitutivo della CIGS non possono superare 5.286.187 euro per il 2015 e 5.510.658 euro per il 2016. Che dire? Da una parte mi auguro che gli accordi da sottoscrivere presso il Ministero possano essere raggiunti in tempi brevi, nell'interesse sia dei lavoratori che delle aziende.

Dall'altro, osservo che ancora una volta viene attuata una gravissima discriminazione fra le aziende e più ancora tra i lavoratori: da questi trattamenti "similCIGS" vengono infatti esclusi tutti coloro che dipendono da imprese di piccole e di medie dimensioni, in aperta violazione di un complesso di norme - quelle del Jobs act e cioè della nuova legislazione sociale italiana - che invece proclamano a più riprese la necessità e l’intenzione di Governo e Parlamento di realizzare una tutela “universalistica”, di proteggere cioè tutti i lavoratori senza distinzione di qualifica, inquadramento giuridico e dimensioni aziendali.