Economia

Cartelle esattoriali, rinvio di un mese. Via libera del Cdm

Via libera dal Consiglio dei Ministri a un decreto-legge che rinvia di un mese le cartelle esattoriali. Il testo prevede "l'ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonche' degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.

Inoltre "si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonche' dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento - fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attivita' compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato - la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuita' dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima "zona rossa", 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021". 

Rinviata dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 "la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza". "Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive gia' corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo", spiega la nota.

"Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia gia' notificato l'ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario - conclude Palazzo Chigi -. Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021".