Economia
Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale

Il dl dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni
Il Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
ECCO IL TESTO INTEGRALE
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
(18G00112)
(GU n.161 del 13-7-2018)
Vigente al: 14-7-2018
Capo I
Misure per il contrasto al precariato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a
salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche
sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
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3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere
rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'
sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle
proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e
24.».
Art. 3
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a
ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'».
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e' aumentato di 0,5 punti percentuali in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
in somministrazione.
Art. 4
Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali in tema di diplomati magistrali
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse
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Societa' sportive dilettantistiche
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'
soppresso.
4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa' e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 3.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni per l'anno
2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro
per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno
2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di
euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2
milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno
2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di
euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in
69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per
l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni
di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in
72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del
presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni
di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di
69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per
l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni
di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di
71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
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dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro
per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni
di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a
120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni
di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a
126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per
l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,
mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al
monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre
di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali
iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tria, Ministro dell'economia e
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Visto, il Guardasigilli: Bonafede