Economia

Extraprofitti su energia, il Tar: inammissibili i ricorsi delle aziende

Sono inammissibili “per difetto assoluto di giurisdizione” i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro la tassazione: la sentenza del Tar del Lazio

Extraprofitti su energia, il Tribunale ha chiarito la “natura tributaria del contributo straordinario

Sono inammissibili “per difetto assoluto di giurisdizione” i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati "definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento" del “contributo straordinario contro il caro bollette”, ovvero il tributo dovuto per i cosiddetti extraprofitti.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio con più sentenze depositate oggi. Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, all’Agenzia delle entrate è stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del “contributo”, senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia stessa in merito alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del “contributo”.    

Il Tribunale ha chiarito la “natura tributaria del contributo straordinario” in questione trattandosi di un “prelievo disposto da una norma avente forza di legge”, non essendo ”dubitabile la definitività della prestazione patrimoniale” ed avendo il prelievo come scopo quello del “contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.

In definitiva, il Tar ha escluso che con riguardo agli atti dell’Agenzia delle entrate possa parlarsi di atti di natura regolamentare o comunque di atti a contenuto generale, e per questa ragione ha concluso che non ne può conoscere il giudice amministrativo e neppure, allo stato, il giudice tributario in quanto la giurisdizione tributaria sussisterà “nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato”.