Economia
Imprese (medie) e reverse factoring: a che cosa serve e chi può esercitarlo

Un moderno strumento finanziario a supporto delle aziende coinvolte nella filiera produttiva e del capitale circolante delle imprese
Si parla anche di maturity factoring. Di cosa si tratta?
Il maturity factoring è un servizio accessorio rispetto alle operazioni pro-soluto e pro-solvendo. Il maturity factoring presuppone un accordo a tre tra il cedente, il debitore ceduto e il factor e si traduce in un pagamento dei crediti a data prestabilita o a scadenza degli stessi.
Nella sostanza, il factor è in grado di assicurare al cedente (creditore) la certezza dei flussi finanziari in entrata e al debitore (ceduto) di disporre, a fronte di un onere finanziario concordato con il factor, di una dilazione del pagamento del debito.
Chi può esercitare l’attività di factoring in Italia? È necessario rivolgersi a specifici operatori?
L’esercizio dell’attività di factoring, ex art. 1, lett c) Legge n. 52/1996, è riservato a banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale deve prevedere l'esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Le società di factoring devono essere costituite in forma di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a oppure cooperative. Sono regolamentate dalla disciplina degli art. 108 e 109 del TUB. Il loro capitale non deve essere inferiore a 5 volte il capitale minimo stabilito per la costituzione delle società per azioni.
Può illustrarci le differenze tra factoring e sconto bancario?
Il factoring è un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore ("factor") la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall’esercizio della sua impresa. Tuttavia, in considerazione delle molteplici funzioni economiche del contratto – essendo lo stesso caratterizzato di regola dalla compresenza di plurime operazioni, quali appunto la cessione di uno o più crediti e l’assunzione da parte del factor di obbligazioni non strettamente inerenti alla cessione – occorre accertare, avendo riguardo agli effetti giuridici del contratto e non quelli pratico-economici, se le parti abbiano in concreto optato per la causa vendendi o la causa mandati o per altra ancora e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia ovvero solutoria, nonché se vi sia stato trasferimento dei crediti ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam con il quale il titolare del credito resta il mandante.
Il factoring si può considerare come una sorta di evoluzione dello sconto bancario (e non va confuso con esso). Infatti, lo sconto bancario consiste in un contratto che include un’unica prestazione tra le due parti coinvolte: l’istituto di credito si impegna a erogare all’azienda il credito non ancora scaduto, salvo l’esito positivo dello stesso, detraendone gli interessi alla fonte quali commissione.
Nel contratto di factoring, invece, vi sono prestazioni multiple e il finanziatore (factor) rileva tutti i crediti (presenti e futuri) dell’impresa.
Il nostro studio legale, in virtù delle specifiche competenze acquisite in materia di factoring, assiste la propria clientela nell’ambito delle problematiche rivenienti dalla interpretazione ed esecuzione della legislazione di riferimento.
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