Economia

Jobs Act: stretta sulla cassa integrazione. Aumenta il congedo parentale

Vanno in soffitta i co.co.pro. Uno dei decreti attuativi del Jobs Act prevede infatti che i contratti di collaborazione a progetto non potranno piu' esserne attivati (quelli gia' in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, spiega il comunicato del Consiglio dei Ministri, a partire dal 1. gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Obiettivo del Governo e' quello di espandere le tutele del lavoro subordinato: per questo, dal 1. gennaio 2016, scattera' un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attivita' lavorativa a favore dell'impresa. Altre novita' riguardano alcune tipologie di contratto come il part-time: il datore di lavoro potra' chiedere al lavoratore un impegno maggiore (non superiore al 25% delle ore lavorate settimanali, con il diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui e' variata la collocazione o prestate in aumento.
  Viene previsto che il lavoratore puo' essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, cosi' com'e' previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione purche' rientranti nella medesima categoria e non piu' soltanto a mansioni "equivalenti", a mansioni, cioe', che implicano l'utilizzo della medesima professionalita'. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potra' modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalita' di svolgimento del lavoro). Viene altresi' prevista la possibilita' di accordi individuali, "in sede protetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione.