Economia
Nuovo decreto sulla crisi d'impresa: su Affari il documento esclusivo
Il Cdm ha approvato un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Approvato dal Cdm il Dlgs con modifiche al codice della crisi d'impresa
Approvato il 15 giugno il Dlgs con le modifiche al codice della crisi d'impresa. La richiesta arrivava dal Consiglio di Stato e ha portato alla definizione di nuove necessità. Prima di tutto, le misure adottate devono permettere di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il decreto prevede tra l’altro che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il debitore ha il dovere di: illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento della situazione, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.