Economia

Pensioni quota 100, come funziona quota 100. Reddito cittadinanza: i dettagli

Alberto Maggi

Pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza, in esclusiva il decreto legge che giovedì verrà approvato dal Consiglio dei ministri

Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la versione definitiva del decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100 che il Consiglio dei ministri approverà giovedì 17 gennaio. Finora erano uscite molte bozze del dl, parziali, poi riviste e corrette.

Il decreto legge pubblicato da Affaritaliani.it contiene i due provvedimenti chiave del governo Conte, il reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e la riforma della Legge Fornerno con l'introduzione di quota 100 cavallo di battaglia della Lega.
 

ECCO CHE COSA PREVEDE IL DECRETO IN MATERIA DI PENSIONI


Il TITOLO II del decreto legge - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE - Articolo 14 comma 1 recita: "In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota 100". Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Al comma 3 si legge: "La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti".

Nel decreto che riforma il sistema previdenziale, comma 6, si legge anche: "Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della seguente disciplina:

a)    i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018  i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019; b)    i dipendenti pubblici che maturano dal 1°  gennaio 2019 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;c)    la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;d)    limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'articolo 16 è quello che riguarda l'opzione donna: "Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018". Il comma 2 spiega: "Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Confermata l'Ape Sociale con l'articolo 18: "All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2019"".

L'articolo 23 del decreto legge riguarda il differimento del pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione. "Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100", l'indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Al comma 2 si legge: "Con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e finanza ed il Ministro del lavoro e delle politiche sono definite le modalità per……….       senza oneri a carico della finanza pubblica".