Cigs per imprese in fallimento e procedura concorsuale
A seguito dei numerosi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata emanata la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, a integrazione della circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, per offrire risposte riguardo la possibilità per le imprese soggette a procedura concorsuale, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. Nella circolare si chiarisce che, ferme restando le indicazioni generali già fornite con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, si ritiene possibile la fruizione del trattamento di Cigs - per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 - per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.
Qualora, pertanto, sussistendo alcune condizioni spiegate nel dettaglio nella circolare ministeriale, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di Cigs. Indicate, inoltre, le condizioni da rispettare in caso di concordato con continuità aziendale.