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Banche: ecco ddl Pd che istituisce commissione inchiesta

Una commissione di inchiesta bicamerale per la tutela dei risparmiatori in grado di verificare anche l'efficacia delle attivita' di vigilanza sul sistema bancario e di verificare l'attivita' di gestione delle banche in crisi o dissesto, con poteri di indagine e obblighi pari a quelli dell'autorita' giudiziaria che puo' avvalersi dell'aiuto di agenti di polizia giudiziaria, e alla quale non puo' essere opposto il segreto d'ufficio , ne' quello professionale o quello bancario. Con la possibilita', se necessario, di ottenere anche le 'carte' di procedimenti giudiziari, in carica per un anno. Dopo che anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha indicato la necessita' di fare chiarezza sul caso Banche, la proposta e' ora messa nero su bianco. Si tratta di un ddl firmato da 42 senatori del Pd e depositato oggi a Palazzo Madama, primo firmatario Andrea Marcucci. Un progetto snello di sette articoli, con sui si dispone l'istituzione "una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione e sulla vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori".

La commissione valuta "il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonche' sulla normativa in materia di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie; l'efficacia e l'appropriatezza delle attivita' di vigilanza sul sistema bancario e finanziario con particolare riguardo alle modalita' di applicazione e all'idoneita' dei poteri di intervento, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonche' all'adeguatezza delle modalita' di presidio dai rischi, in riferimento al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; ) verifica l'attivita' degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, con particolare riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonche' degli obblighi di corretta informazione agli investitori, in riferimento al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015", si legge ancora. E' composta da venti senatori e deputati nominati dai presidenti dei due rami del Parlamento che ne indicano, di comune accordo, il presidente. La composizione e' proporzionale e assicura la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento".

La commissione "procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria" e "limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione". E ancora: puo' ottenere, anche in deroga al codice di procedura penale, "copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa". "I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta". La violazione del segreto, se il fatto non costituisce piu' grave reato, e' punita secondo quanto prevede il codice penale( da sei mesi a tre anni). Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che non venga disposto diversamente. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute opportune.Per l'espletamento dei propri compiti fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione di inchiesta sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti di Senato e Camera possono autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento a fronte di una richiesta motivata. La Commissione "conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. Il termine puo' essere prorogato per una sola volta, per non piu' di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta". E' prevista una relazione alle Camere sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.